Ordinanza n. 35/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell’informativa interdittiva antimafia prot.-OMISSIS- del 31 ottobre 2025 emessa dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria e notificata in pari data; - del provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame per l’annullamento in autotutela avente prot. n. -OMISSIS-del 19.12.2025 e notificato a mezzo pec al difensore del ricorrente in data 22.12.2025; - del verbale relativo alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia del 29 maggio 2025 identificato prot. prot. Interno -OMISSIS-del 21/07/2025; - del preavviso di interdittiva avente prot. n. -OMISSIS-del 03/01/2025; - di ogni altro atto connesso, preordinato o presupposto, comunque lesivo per il ricorrente e comunque delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, prot. n.-OMISSIS- “P” del 5 aprile 2013 e n. -OMISSIS- del 25 marzo 2017; della nota della Questura di Reggio Calabria, prot. n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2012; delle note del Comando Gruppo Carabinieri di Locri prot. n. -OMISSIS- del 19 novembre 2024 e n. 1-OMISSIS-del 27 settembre 2025 e prot. n. -OMISSIS- del 4 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia, connesso rigetto dell’istanza di riesame in autotutela e atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria, il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, il verbale del Gruppo Interforze Antimafia, il preavviso di interdittiva e gli ulteriori atti informativi presupposti, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti. Dal testo emergono contestazioni riferite all’attendibilità e alla sufficienza del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva, nonché alla rilevanza attribuita ai rapporti del ricorrente con soggetti controindicati o gravati da precedenti penali, alcuni ritenuti orbitanti attorno a una cosca di ‘ndrangheta. Il ricorrente ha inoltre dedotto esigenze di sostentamento del proprio nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per difetto, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, di un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione. Il Collegio ha ritenuto che l’interdittiva fosse sorretta da un quadro indiziario analitico, aggiornato e attendibile, valutato sia in relazione al settore della concessione di terreni in fida-pascolo, considerato di interesse per la criminalità organizzata ai sensi dell’art. 91, comma 1-bis, d.lgs. 159/2011, sia in relazione al peculiare contesto socio-economico territoriale. Sono stati valorizzati plurimi contatti, anche recenti e connessi all’attività d’impresa, con soggetti ritenuti collegati alla cosca di riferimento o comunque gravati da precedenti e pregiudizi penali, insieme a relazioni parentali e a rapporti mantenuti nel tempo. Il giudice ha considerato meritevoli di particolare rilievo i rapporti con soggetti ritenuti organici o di vertice della cosca, nonché i contatti riguardanti l’acquisto di prodotti caseari e bestiame. Le esigenze familiari dedotte dal ricorrente sono state ritenute rappresentabili nel procedimento amministrativo, già preceduto dal contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, nell’ambito dello strumento previsto dall’art. 94, comma 1, del medesimo decreto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente nella misura di € 800,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale per la decisione sulla richiesta di sospensione.
art. 91, comma 1-bis, d.lgs. 159/2011
È richiamato per evidenziare la rilevanza del settore della concessione di terreni in fida-pascolo ai fini della valutazione antimafia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
È richiamato quale fondamento del contraddittorio procedimentale previamente attivato mediante preavviso di interdittiva.
art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011
È richiamato come disposizione che consentiva al ricorrente di rappresentare, nel procedimento, le esigenze relative al sostentamento del nucleo familiare.
art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80
È indicato quale fonte dell’inserimento dell’art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’attendibilità dell’informativa interdittiva antimafia può essere riconosciuta quando il provvedimento risulti fondato su un quadro indiziario analitico, aggiornato e attendibile, composto da una pluralità di rapporti e collegamenti valutati complessivamente.
- Ai fini dell’interdittiva antimafia possono assumere rilievo non soltanto i rapporti recenti, ma anche quelli risalenti nel tempo quando siano stati mantenuti con continuità o si inseriscano, insieme ad altri elementi attuali, in una rete di relazioni parentali e imprenditoriali significativa.
- La rilevanza dei rapporti con soggetti controindicati deve essere apprezzata anche in relazione al settore concreto di operatività dell’impresa e al contesto socio-economico territoriale, soprattutto quando i contatti riguardino direttamente l’esercizio dell’attività economica.
- Quando il procedimento interdittivo sia stato preceduto dal contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, le esigenze personali e familiari dell’interessato devono essere rappresentate in quella sede, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle misure previste dall’art. 94, comma 1, d.lgs. 159/2011.
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