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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'atto provvedimento reso dal Comune di Galliate (Settore Programmazione Territoriale Sportello Unico dell'Edilizia 1/12/2025 con il quale è stata dichiarata la "decorrenza termini silenzio assenso" per la SCIA S74/2025 prot. 14386/2025 presentata dal Sig. Francesco Fonio in data 28 maggio 2025; - di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo o comunque accessorio, anche ove non noto; nonché per l'accertamento dell'illegittimità di ogni eventuale silenzio assenso formatosi, per la condanna del Comune di Galliate all'adozione dei provvedimenti inibitori dell'attività edilizia oggetto della suddetta S.C.I.A. S74/2025 prot. 14386/2025 e al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità della predetta SCIA e dall'inerzia serbata dall'Amministrazione comunale nell'attivazione dei poteri inibitori.

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di dichiarazione della decorrenza dei termini del silenzio-assenso relativo a una SCIA edilizia e conseguente esecuzione dei lavori per la realizzazione di un marciapiede rialzato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Galliate ha dichiarato la decorrenza dei termini del silenzio-assenso in relazione a una SCIA edilizia presentata dal controinteressato per la realizzazione di un marciapiede rialzato. Ha chiesto la sospensione cautelare, l'accertamento dell'illegittimità dell'eventuale silenzio-assenso, la condanna dell'amministrazione all'esercizio dei poteri inibitori e il risarcimento dei danni. A un primo sommario esame, il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato sembra contraddire precedenti atti inibitori adottati dal Comune in relazione ad altre SCIA e comunicazioni di inizio lavori presentate dal medesimo controinteressato per l'esecuzione dei lavori, nonché che il marciapiede progettato pare incidere sulla conformazione di una strada privata ad uso di più unità abitative, riducendone la larghezza al di sotto dei cinque metri previsti dall'art. 125, comma 3, del regolamento edilizio. È stato inoltre dedotto e valutato il rischio di pregiudizio all'accesso carrabile alle unità immobiliari del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, in sede di cognizione sommaria cautelare, un fumus boni iuris, ravvisando una possibile contraddizione tra il provvedimento impugnato e precedenti atti inibitori comunali relativi ai medesimi lavori, nonché una possibile violazione della disciplina edilizia sulla larghezza minima della strada privata. Ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto pregiudicare l'accesso carrabile alle unità immobiliari del ricorrente; al contrario, non è emerso un interesse urgente del controinteressato alla realizzazione del marciapiede, destinato a collocarsi in corrispondenza di una parete laterale priva di accessi. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione del provvedimento impugnato e dell'esecuzione dei lavori oggetto della SCIA. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la trattazione del merito per la prima udienza pubblica del maggio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 125, comma 3, del regolamento edilizio

    La disposizione prevede una larghezza minima di cinque metri per la strada privata interessata dai lavori; il TAR ha ritenuto che il marciapiede progettato possa ridurre tale larghezza al di sotto del limite regolamentare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando un provvedimento che consente la prosecuzione di lavori edilizi appare contraddire precedenti provvedimenti inibitori adottati dalla stessa amministrazione in relazione ai medesimi interventi, rendendo necessario un approfondimento nel merito.
  • La realizzazione di opere edilizie su una strada privata ad uso di più unità abitative può essere sospesa cautelarmente quando appaia idonea a ridurne la larghezza al di sotto del limite stabilito dal regolamento edilizio applicabile.
  • Il periculum in mora è ravvisabile quando l'esecuzione immediata dei lavori edilizi possa compromettere l'accesso carrabile alle unità immobiliari del ricorrente; nel bilanciamento cautelare rileva anche l'assenza di un interesse urgente del controinteressato alla realizzazione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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