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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sul merito dei motivi di ricorso. Ha ritenuto non integrato il periculum in mora, poiché occorre assicurare la continuità del servizio di refezione scolastica già in corso di esecuzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 10 giugno 2026.

TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica ad altra impresa, decadenza dell'impresa ricorrente dalla graduatoria per asserita carenza dei requisiti di partecipazione e atti connessi della procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'aggiudicazione della gara in favore di altra concorrente e il provvedimento con cui il Comune l'ha dichiarata decaduta dalla graduatoria per asserita carenza dei requisiti di partecipazione. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrer potesse, la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, i verbali di gara, gli atti e documenti non ostesi e, in via subordinata, il bando, il disciplinare, il capitolato, la determinazione a contrarre e la nomina della commissione. La ricorrente ha domandato la riammissione alla gara, l'aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica del danno, con riserva di chiedere il risarcimento per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sull'assenza del periculum in mora.

  • art. 122 c.p.a.

    È richiamato nella domanda della ricorrente quale base della richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di eventuale subentro, ma l'ordinanza non decide tali domande.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, senza che l'ordinanza esamini nel merito la relativa legittimità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'aggiudicazione, il periculum in mora non sussiste quando la sospensione dell'efficacia degli atti comprometterebbe la continuità di un servizio pubblico essenziale già in corso di esecuzione.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso relativi all'esclusione, alla decadenza dalla graduatoria o all'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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