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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota Prot. 0149147 del 24.12.2025, con cui veniva comunicato alla ricorrente, ex art. 90, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvenuta aggiudicazione definitiva della Fornitura di n. 1 workstation emg, occorrente alla s.c. Neurologia 3 - Laboratorio Neurologia, P.O. Molinette dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, CIG B78A31CDF2, alla controinteressata EB Neuro S.p.A., con conseguente stipulazione del contratto; - della determinazione dirigenziale n. 0003717 del 19.12.2025, allegata alla nota comunicata e datata 24.12.2025, con i relativi allegati; - dei verbali del Seggio di gara del 4.8.2025, del 6.8.2025, del 12.8.2025, della tabella di valutazione tecnica e contestuale verbale di gara del 18.9.2025, della graduatoria relativa all'aggiudicazione, nonché di tutti gli atti, documenti e verbali allegati alla predetta determinazione dirigenziale n. 0003717 del 19.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli espressamente impugnati ED ALTRESI' PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO STIPULATO EX ART. 122 C.P.A., NONCHE' LA TUTELA IN FORMA SPECIFICA, OVVERO, IN SUBORDINE, PER EQUIVALENTE EX ART. 124 C.P.A. .

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della fornitura di una workstation EMG alla controinteressata, con stipulazione del contratto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, la determinazione dirigenziale e gli atti della procedura di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e la tutela in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La contestazione riguarda la previsione del capitolato tecnico che, a pena di esclusione, indicava il sistema diagnostico Munix per la valutazione della riduzione delle unità motorie nelle malattie del motoneurone, nonché l'ammissione dell'offerta della controinteressata, basata sul sistema Mune. La ricorrente ha censurato, in particolare, la violazione del principio di equivalenza e l'insufficiente motivazione del giudizio con cui la Commissione, all'esito di una demo di gara, aveva ritenuto equivalente il sistema Mune rispetto al sistema Munix. Il giudice ha rilevato che entrambe le metodiche sembrano idonee a stimare la riduzione o perdita delle unità motorie, pur presentando caratteristiche differenti: il Munix appare più rapido e meno doloroso, mentre il Mune sembra richiedere minore collaborazione attiva del paziente. È stata inoltre ritenuta non chiara la ragione per cui la lex specialis prescrivesse tassativamente la sola metodica Munix, senza contemplare espressamente anche la metodica Mune.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris con riguardo alla motivazione del giudizio di equivalenza espresso dalla Commissione. Il principio di equivalenza, richiamato dal disciplinare e dall'art. 8 della parte II dell'allegato II.5 al d.lgs. n. 36/2023, opera anche nelle gare al massimo ribasso e impone che la comparazione avvenga sulla base della qualità funzionale prestabilita, senza attribuire rilievo decisivo a difformità meramente formali, così da favorire la concorrenza. Tuttavia, nel caso concreto, la valutazione della Commissione, fondata sulla demo di gara, non è apparsa adeguatamente motivata, anche alla luce delle differenze funzionali tra le due metodiche e dell'ambigua previsione della lex specialis. La misura cautelare è stata quindi concessa ai fini di una rinnovata valutazione da parte della Commissione di gara. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare. L'ordinanza non ha deciso definitivamente sulle domande di annullamento, inefficacia del contratto o risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di una valutazione sommaria, il TAR ha accolto l'istanza cautelare.

  • art. 8, parte II, allegato II.5, d.lgs. n. 36/2023

    Il principio di equivalenza consente di valutare offerte recanti soluzioni tecniche diverse da quella indicata dalla lex specialis quando risultino funzionalmente idonee a soddisfare le prestazioni richieste; il principio opera anche nelle gare al massimo ribasso e favorisce il confronto concorrenziale.

  • art. 90, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato quale base della comunicazione alla concorrente dell'avvenuta aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato; la questione non è stata definita nell'ordinanza cautelare.

  • art. 124 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la tutela in forma specifica o, in subordine, per equivalente; la domanda non è stata definita nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle procedure di gara impone di verificare l'idoneità funzionale dell'offerta rispetto alle prestazioni richieste, senza escludere soluzioni tecniche diverse per mere difformità formali; tale principio opera anche nelle gare aggiudicate al massimo ribasso.
  • Quando la lex specialis prescrive espressamente una determinata metodica tecnica a pena di esclusione, ma il disciplinare fa salva l'applicazione del principio di equivalenza, la stazione appaltante deve motivare puntualmente l'ammissione di una soluzione alternativa, indicando le ragioni della sua equivalenza funzionale.
  • Il giudizio di equivalenza espresso dalla commissione di gara all'esito di una dimostrazione pratica non è sufficiente, da solo, a integrare una motivazione adeguata se non chiarisce il rapporto tra le caratteristiche tecniche della soluzione prescritta e quelle della soluzione offerta, soprattutto quando esse presentino differenze funzionali rilevanti.
  • In presenza di un giudizio cautelare di equivalenza tecnica non adeguatamente motivato, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo la rinnovazione della valutazione da parte della commissione, senza anticipare la definitiva decisione sull'annullamento dell'aggiudicazione o sulla sorte del contratto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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