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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica” del Comune di Scafati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 maggio 2025, pubblicato il 6 giugno 2025 e trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, per quanto attiene alle disposizioni regolamentari di cui si deduce la violazione; - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scafati n. 53 del 27 maggio 2025; - dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Scafati ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il Regolamento comunale e ha stabilito che “al riguardo si richiama in particolare quanto stabilito agli articoli 9,10,11,12 e 15 del succitato Regolamento”; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto “protocollo n°: 0040319” del 23 giugno 2025 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica”; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - delle norme impugnate del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica” del Comune di Scafati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 maggio 2025, pubblicato il 6 giugno 2025 e trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025; - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scafati n. 53 del 27 maggio 2025. Nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.: - dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 14 novembre 2025, con cui il Comune di Scafati ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l’improcedibilità e la conseguente archiviazione del procedimento per l’installazione della stazione radio base; - dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 27 ottobre 2025, con cui il Comune di Scafati ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l’avvio del procedimento e i motivi ostativi all’installazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; - dell’atto prot. “REP_PROV_SA/SASUPRO/0131127 del 14/11/2025” trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 14 novembre 2025; - dell’atto prot. “REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0125847 del 27/10/2025” trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 27 ottobre 2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o comunque consequenziali, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso principale, ovverosia: i) del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica” del Comune di Scafati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 maggio 2025, pubblicato il 6 giugno 2025 e trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, per quanto attiene alle disposizioni regolamentari di cui si deduce la violazione; ii) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scafati n. 53 del 27 maggio 2025; iii) dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Scafati ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il Regolamento comunale e ha stabilito che “al riguardo si richiama in particolare quanto stabilito agli articoli 9,10,11,12 e 15 del succitato Regolamento”; iv) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto “protocollo n°: 0040319” del 23 giugno 2025 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica”; - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui prevede che “La localizzazione degli impianti radioelettrici deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali: Utilizzo di siti di proprietà pubblica qualora disponibili, solo in subordine siti diversi”; - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle srb nelle aree densamente popolate e prossime ai siti sensibili; - degli articoli 4.2 (“Zone di installazione condizionata (ZIC)”) e 8.3 (“Zone di installazione condizionata”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui subordinano l’installazione nelle “Aree in prossimità (da valutarsi caso per caso) del confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili” alla prova dell’impossibilità da parte del gestore di poter garantire la copertura territoriale del servizio utilizzando siti alternativi, in quanto inidonei o insufficienti; - dell’art. 4.2 (“Aree Sensibili (AS)”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui qualifica come luoghi “sensibili” intere aree; - dell’art. 10.1 (“Principi generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di limitare l’installazione delle srb alle aree pubbliche rientranti nel patrimonio disponibile e alle aree nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore; - dell’art. 14 (“Immobili disponibili in proprietà comunale”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica; - di qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via subordinata, e over occorrer possa, per la disapplicazione - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui prevede che “La localizzazione degli impianti radioelettrici deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali: Utilizzo di siti di proprietà pubblica qualora disponibili, solo in subordine siti diversi”; - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle srb nelle aree densamente popolate e prossime ai siti sensibili; - degli articoli 4.2 (“Zone di installazione condizionata (ZIC)”) e 8.3 (“Zone di installazione condizionata”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui subordinano l’installazione nelle “Aree in prossimità (da valutarsi caso per caso) del confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili” alla prova dell’impossibilità da parte del gestore di poter garantire la copertura territoriale del servizio utilizzando siti alternativi, in quanto inidonei o insufficienti; - dell’art. 4.2 (“Aree Sensibili (AS)”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui qualifica come luoghi “sensibili” intere aree; - dell’art. 10.1 (“Principi generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di limitare l’installazione delle srb alle aree pubbliche rientranti nel patrimonio disponibile e alle aree nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore; - dell’art. 14 (“Immobili disponibili in proprietà comunale”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica; - di qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica che possa costituire fondamento degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202501466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sugli impianti radioelettrici e relativi atti applicativi, inclusi l’avvio del procedimento, i motivi ostativi e l’archiviazione del procedimento per l’installazione di una stazione radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’operatore di telecomunicazioni ha impugnato il regolamento comunale approvato dal Comune di Scafati e gli atti applicativi relativi all’installazione di una stazione radio base, proponendo anche motivi aggiunti contro la comunicazione di avvio del procedimento con motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e contro il successivo provvedimento di improcedibilità e archiviazione. Sono state contestate, in particolare, le disposizioni regolamentari che impongono la previa utilizzazione di siti di proprietà pubblica, subordinano l’installazione in prossimità delle aree sensibili alla dimostrazione dell’indisponibilità o inidoneità di siti alternativi, qualificano come aree sensibili intere zone e limitano l’installazione in relazione alla presenza di permanenza umana reiterata superiore a quattro ore. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via subordinata, la disapplicazione delle disposizioni regolamentari, formulando altresì domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR, a seguito di una sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti presentasse profili di fondatezza. In particolare, ha rilevato la dubbia legittimità di diverse norme del regolamento applicate dal Comune, tra cui la previsione della previa individuazione di un suolo pubblico quale condizione per l’autorizzazione dell’impianto. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti. Ha confermato l’udienza pubblica del 24 giugno 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per accogliere la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati con motivi aggiunti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata nell’atto comunale di comunicazione dei motivi ostativi all’installazione, impugnato con motivi aggiunti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento applicativo quando, a una sommaria cognizione, risultino dubbi di legittimità sulle norme regolamentari poste a suo fondamento.
  • La previsione comunale della previa individuazione o utilizzazione di un suolo pubblico quale condizione per autorizzare l’installazione di un impianto radioelettrico può costituire, in sede cautelare, un profilo di dubbia legittimità idoneo a sorreggere la sospensione dell’atto applicativo.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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