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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24337/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in precedenza una pronuncia che accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società uscente nel servizio di igiene urbana. Dopo il fallimento di tale società e il subentro di un'altra impresa nell'appalto, il lavoratore ha agito per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società subentrante, con conseguente ricostituzione del rapporto e corresponsione delle retribuzioni dovute. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che non vi fosse trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., che la disciplina sopravvenuta non fosse applicabile, che l'accordo sindacale del 14 gennaio 2013 non imponesse un obbligo giuridico di assunzione ma solo una disponibilità condizionata all'ottenimento di un contributo pubblico, che la precedente sentenza sul rapporto a termine non fosse opponibile alla società subentrante e che l'art. 6 del CCNL Ambiente non determinasse automaticamente una cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato nove motivi, denunciando: errata applicazione dei principi sul trasferimento di azienda e del diritto eurounitario nei casi di successione in appalto pubblico; falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL di settore; errata applicazione dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003; violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'uso dell'accordo sindacale; erronea interpretazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sull'accordo del 14 gennaio 2013; ultrapetizione per l'affermazione della condizione sospensiva; violazione dell'art. 1359 c.c. per mancato avveramento della condizione; violazione dell'art. 111 c.p.c. in tema di opponibilità della precedente sentenza; e violazione dell'art. 2112 c.c. in relazione al CCNL e alla successione di manodopera nell'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei nove motivi di ricorso, perché prima dell'udienza il difensore del lavoratore ha depositato documentazione attestante la conciliazione intervenuta in sede sindacale e la reciproca rinuncia a ogni pretesa, domanda e ricorso, con compensazione concordata delle spese. Preso atto dell'intervenuta transazione, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato tra le parti le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato nei motivi e nella ricostruzione della Corte territoriale per escludere o invocare il trasferimento d'azienda; la Corte di merito aveva ritenuto che la successione nell'appalto integrasse trasferimento solo in presenza di un effettivo passaggio di beni o di altri elementi organizzativi idonei a garantire autonomia operativa.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile la norma, sia perché la vicenda era anteriore alla modifica del 2016, sia perché essa riguardava l'appalto privato e non la fattispecie in esame.

  • L. n. 122/2016

    Richiamata per evidenziare la sopravvenuta modifica dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, giudicata non applicabile ratione temporis.

  • art. 6 CCNL Ambiente 2003

    La Corte territoriale ha affermato che la clausola non stabilisce un'automatica qualificazione del fenomeno come cessione d'azienda né il riconoscimento automatico dell'anzianità pregressa.

  • artt. 115, 421 e 437 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e l'uso dell'accordo sindacale; non esaminati nel merito per cessazione della materia del contendere.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati per sostenere che l'accordo del 14 gennaio 2013 imponesse un obbligo di assunzione e non una mera disponibilità; non esaminati nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione nella qualificazione della clausola come condizionata; non esaminato nel merito.

  • art. 1359 c.c.

    Invocato per sostenere che la condizione sospensiva dovesse ritenersi avverata; non esaminato nel merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato per contestare la non opponibilità della precedente sentenza a società e Comune; non esaminato nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione di cassazione, risulta documentalmente intervenuta una conciliazione tra le parti con reciproca rinuncia alle rispettive pretese, la Corte prende atto della composizione della lite e dichiara cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di successione nell'appalto di servizi, il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. non può essere affermato in modo automatico: occorre un accertamento in concreto del passaggio di beni organizzati in modo funzionalmente unitario, o di altri elementi idonei a conferire autonomia operativa al complesso trasferito.
  • La clausola collettiva che regoli il passaggio del personale tra imprese succedutesi nell'appalto non equivale di per sé a una cessione d'azienda e non determina automaticamente il riconoscimento dell'anzianità pregressa, se non contiene una disciplina espressa in tal senso.
  • Le modifiche normative sopravvenute alla disciplina dell'appalto non si applicano a vicende già perfezionate, salvo diversa previsione; la disciplina va quindi verificata anche sotto il profilo temporale.
  • L'interpretazione di un accordo sindacale deve distinguere tra mera disponibilità all'assunzione e vero e proprio obbligo giuridico di assunzione; inoltre, l'eventuale condizione sospensiva deve risultare effettivamente prevista e, se dedotta come avverata, occorre verificarne il concreto avveramento.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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