Cassazione Civile, Ordinanza n. 21727/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, assunto inizialmente a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, dopo essere stato inquadrato come impiegato di 5° livello ha chiesto il riconoscimento dell'indennità chilometrica/di percorrenza prevista dalla contrattazione collettiva di settore per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2020. Ha sostenuto di non aver più ricevuto tale voce retributiva pur non essendogli stato fornito un mezzo di trasporto aziendale e pur dovendo percorrere quotidianamente, con mezzo proprio, la tratta dalla residenza al centro di raccolta e poi al cantiere di lavoro. In cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 15 e 54 del CCNL di settore, dell'art. 23 del CIRL e dei verbali sindacali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente limitato l'indennità ai soli spostamenti interni tra luoghi di lavoro e non anche al tragitto residenza-lavoro; (2) errore di fatto, perché la Corte avrebbe ricostruito in modo sbagliato il presupposto della pretesa e avrebbe ignorato che egli si recava al centro di raccolta; (3) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 97 Cost., dei doveri di correttezza e buona fede e delle stesse clausole collettive, per non avere valorizzato il fatto che l'ente aveva corrisposto l'indennità fino al 2015 e per non avere applicato un trattamento ritenuto più adeguato alla sopravvivenza dignitosa; (4) violazione degli artt. 3 e 11 Cost., 6 e 13 CEDU e 45 d.lgs. n. 165/2001, lamentando un mutamento di orientamento della Corte territoriale solo per la sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non è censurabile direttamente in cassazione la violazione di un contratto integrativo regionale e dei verbali sindacali e perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il CCNL nel senso che l'indennità spetta ai soli spostamenti infralavorativi dal centro di raccolta al luogo di lavoro, non al tragitto dalla residenza; il secondo perché non coglieva la ratio della decisione, fondata sull'accertamento di fatto che il lavoratore non avesse provato di aver operato in un cantiere e che avesse sempre lavorato nella medesima sede; il terzo perché l'applicazione dell'art. 36 Cost. non risultava essere stata davvero devoluta al giudice di merito e, comunque, una prassi aziendale non può derogare alla contrattazione collettiva, mentre l'eventuale affidamento del lavoratore avrebbe potuto al più incidere sulla restituzione di somme già percepite, non fondare un diritto futuro. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: i precedenti invocati non erano pertinenti e la decisione impugnata era conforme alla lettera e alla logica del CCNL, che distingue tra operai e impiegati e attribuisce agli impiegati l'indennità solo se prestano servizio nei cantieri e usano mezzi propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda originaria e ha posto le spese a carico del ricorrente, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 15 e 54 CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010
"Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto..."; "Una indennità... compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri... dal centro di raccolta"; "Qualora l'azienda non provveda... al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso... dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro"
Le disposizioni vanno lette nel senso che l'indennità chilometrica per gli impiegati spetta solo quando essi prestino attività nei cantieri e si spostino dal centro di raccolta al luogo di lavoro con mezzi propri; non copre il tragitto casa-lavoro né spostamenti verso una sede lavorativa fissa.
art. 23 del Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia
Richiamato solo come ausilio interpretativo, ma non come norma direttamente censurabile in cassazione; secondo la Corte riguarda trasferte, missioni e percorrenza dei lavoratori in trasferta, non la disciplina dei mezzi di trasporto.
art. 36 Cost.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non risultava devoluta al giudice di merito in funzione di disapplicazione della contrattazione collettiva; in ogni caso non è stata ammessa l'idea che la prassi aziendale possa sostituire il trattamento contrattuale.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme ai principi di correttezza e buona fede, ma non idoneo a fondare il diritto alla corresponsione dell'indennità in difetto dei presupposti contrattuali.
artt. 3 e 11 Cost.
Richiamati nel quarto motivo, ma la doglianza è stata respinta perché non è stato dimostrato un trattamento diseguale rispetto a situazioni omogenee.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati nel quarto motivo senza che dal ricorso emergesse una concreta lesione rilevante ai fini dell'accoglimento.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso che esso imponesse un esito diverso rispetto alla disciplina collettiva applicabile.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di interpretazione della contrattazione collettiva, l'indennità di percorrenza o rimborso chilometrico va riconosciuta solo se ricorrono tutti i presupposti testuali e sistematici previsti dalla clausola, non potendo essere estesa analogicamente a tragitti diversi da quelli espressamente contemplati.
- Quando la disciplina contrattuale distingue tra operai e impiegati, il giudice deve valorizzare la collocazione sistematica delle clausole e non può eliminare tale distinzione sulla base di una lettura meramente letterale isolata.
- La prassi aziendale, anche se protrattasi per un certo periodo, non può derogare alla disciplina collettiva e non può creare, di per sé sola, un diritto sostanziale contrario al contratto applicabile.
- L'eventuale affidamento del lavoratore sul mantenimento di un emolumento già corrisposto in passato può, al più, incidere sulla restituzione di quanto percepito, ma non è sufficiente a fondare il diritto alla sua corresponsione per il futuro in assenza di base contrattuale.
- In sede di legittimità, i motivi devono cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si confronta con una ricostruzione diversa da quella posta a base della decisione, il motivo è inammissibile.
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