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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16334/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2013 notificato a una società, che aveva impugnato l'atto ottenendo dapprima il rigetto in CTP e poi l'accoglimento dell'appello in CTR. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o comunque illogica, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 111 e 24 Cost.; il secondo motivo, che non viene esaminato perché assorbito, non è specificato nel testo; il terzo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto illegittimo l'atto senza chiarire se vi fosse stato un accesso, un'ispezione o una verifica presso il contribuente, presupposti decisivi per l'applicazione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte rileva inoltre che la CTR aveva fondato la decisione anche su una valutazione meramente congetturale del contratto di appalto posto a base dell'accertamento, affermando che era "legittimo pensare" che i ricavi dovessero essere imputati all'annualità successiva, senza una reale disamina del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è disposta perché la motivazione della CTR è ritenuta apparente/perplessa e, quindi, nulla, oltre che per l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente in assenza di adeguata verifica del presupposto fattuale dell'accesso/ispezione/verifica.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone l'esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione integra nullità della sentenza quando la motivazione sia apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla forma della motivazione, in coordinamento con l'art. 132 c.p.c.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario impone analogo obbligo motivazionale; la sua omissione o apparenza determina nullità della sentenza.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo come norma processuale tributaria connessa alla motivazione della decisione di appello.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza è presidio costituzionale; la sua mancanza o apparenza viola il precetto costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo come parametro costituzionale della tutela del diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è fatto valere come nullità della sentenza impugnata.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale opera in relazione ad accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente; la CTR avrebbe dovuto accertare e motivare sulla sussistenza di tali presupposti fattuali.

  • L. n. 212/2000

    lo Statuto del contribuente è richiamato quale fonte della garanzia procedimentale violata secondo il ricorrente.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice enuncia conclusioni prive di un effettivo percorso argomentativo, tali da non consentire di comprendere le ragioni della decisione e il modo in cui le prove sono state valutate.
  • Nel processo tributario il giudice di merito deve esplicitare il fatto storico rilevante ai fini dell'applicazione delle garanzie procedimentali invocate e non può limitarsi a rilievi inconferenti o meramente assertivi.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone l'accertamento del tipo di attività svolta dall'Amministrazione presso il contribuente; senza tale verifica fattuale non è possibile valutare correttamente la dedotta violazione.
  • Una decisione fondata su mere illazioni o su formule come "è legittimo pensare" non soddisfa l'obbligo di motivazione, perché non rende controllabile il ragionamento decisorio né il rapporto tra prove e conclusione.
  • Quando il primo e il terzo motivo colgono la nullità della sentenza per motivazione apparente e l'erronea applicazione della disciplina procedimentale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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