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Sentenza

Sentenza n. 1010/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato irricevibile per tardività la domanda risarcitoria relativa al mancato trasferimento presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze e al successivo trasferimento a Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato trasferimento quale vice comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze e dal successivo trasferimento d'autorità a Roma. Deduceva che l'Amministrazione avesse occultato le reali ragioni della modifica della destinazione, emerse soltanto mediante accesso agli atti, e che tale condotta fosse contraria ai doveri di correttezza, alle regole procedimentali e al vademecum interno sulla trattazione dei casi di incompatibilità ambientale. L'appello contro la sentenza del TAR articolava quattro motivi: violazione del contraddittorio e dell'art. 73, comma 3, c.p.a. per mancato avviso sulla questione della tardività; erronea qualificazione della domanda come risarcimento per lesione di interesse legittimo, anziché come domanda relativa alla lesione di un diritto soggettivo derivante da una condotta scorretta dell'Amministrazione; erronea declaratoria di tardività, poiché la conoscenza dei fatti lesivi sarebbe intervenuta solo con l'accesso agli atti; erroneità del rilievo attribuito al tardivo esercizio dell'accesso, non essendovi stato, al momento del trasferimento, motivo per dubitare dell'imparzialità dell'Amministrazione.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il primo motivo è infondato perché l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. è necessario per evitare decisioni a sorpresa su questioni non entrate nel contraddittorio, ma non occorre quando la questione sia stata già trattata o fosse comunque esaminabile dalle parti. Nel caso concreto la tardività era stata espressamente affrontata dal ricorrente sia nel ricorso sia nella memoria, sicché non vi è stata violazione del contraddittorio. Gli ulteriori motivi sono infondati perché la domanda risarcitoria riguardava il trasferimento a Roma e il mancato trasferimento a Firenze, ossia effetti riconducibili a provvedimenti amministrativi non impugnati. I trasferimenti d'autorità dei militari sono ordini autoritativi adottati nell'ambito dell'ampia discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione; l'interesse alla prestazione del servizio in una determinata sede è, di regola, un interesse legittimo, peraltro depotenziato, e non un diritto soggettivo. Le asserite scorrettezze dell'Amministrazione, anche se riferite alla fase procedimentale o alle ragioni del provvedimento, avrebbero integrato vizi del provvedimento amministrativo, quali sviamento, travisamento o violazione di norme procedimentali, e non avrebbero trasformato la domanda in una pretesa autonoma di diritto soggettivo. Poiché il provvedimento non era stato impugnato, la domanda risarcitoria doveva essere proposta entro il termine decadenziale di 120 giorni dall'art. 30, comma 3, c.p.a. Il ricorso era stato notificato il 18 dicembre 2013, oltre un anno dopo il trasferimento del 17 agosto 2012 e comunque oltre il termine decorrente anche dalla comunicazione dell'11 settembre 2012. L'accesso agli atti, esercitato nel luglio e nel settembre 2013, non poteva differire il termine, poiché il trasferimento in una sede non gradita era immediatamente lesivo e avrebbe dovuto indurre l'interessato a esercitare tempestivamente l'accesso. La decorrenza del termine risarcitorio richiede la conoscenza dell'atto e degli aspetti idonei a renderlo lesivo, non la piena conoscenza di ogni presupposto interno; i tempi dell'azione non possono essere rimessi alla scelta del momento in cui chiedere l'accesso. La documentazione depositata tardivamente dal Ministero è stata dichiarata inutilizzabile ai fini processuali. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

    Il termine di 120 giorni si applica alla domanda risarcitoria derivante da un provvedimento amministrativo lesivo non impugnato; il termine decorre dalla conoscenza dell'atto e della sua lesività, senza poter essere differito sino alla piena conoscenza dei presupposti interni mediante accesso.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

    La disciplina del comma 5 presuppone la previa proposizione dell'azione di annullamento; non è applicabile quando il provvedimento non sia stato impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

    L'avviso è funzionale alla garanzia del contraddittorio e non è necessario quando la questione sia stata già trattata, esaminata o comunque resa esaminabile alle parti.

  • art. 2, comma 1, c.p.a.

    Il principio del contraddittorio impedisce decisioni a sorpresa su questioni decisive non previamente sottoposte alle parti.

  • art. 1349, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    I trasferimenti d'autorità dei militari, qualificabili come ordini, sono sottratti alle disposizioni generali sul procedimento amministrativo richiamate dalla norma e non richiedono una particolare motivazione.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Nel caso degli ordini militari, l'obbligo generale di motivazione non trova applicazione nei limiti stabiliti dall'art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. è necessario soltanto quando la questione rilevata d'ufficio, decisiva per la controversia, non sia già entrata nel contraddittorio o non fosse comunque esaminabile dalle parti; non è richiesto quando la parte abbia già discusso, anche genericamente, la questione o quando essa sia stata oggetto di eccezione della controparte.
  • La domanda risarcitoria collegata agli effetti di un provvedimento amministrativo lesivo resta soggetta al termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a., anche se il ricorrente prospetta il danno come derivante da scorrettezze o omissioni dell'Amministrazione nella fase procedimentale.
  • I trasferimenti d'autorità dei militari sono ordini autoritativi adottati nell'ambito dell'ampia discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione; l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede ha, di regola, natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
  • Le irregolarità procedimentali o le scorrettezze dedotte in relazione all'adozione di un trasferimento militare, ove incidano sulla legittimità della scelta amministrativa, integrano vizi del provvedimento, quali sviamento, travisamento o violazione delle regole procedimentali, e non fondano un'autonoma domanda risarcitoria sottratta al termine decadenziale dell'art. 30, comma 3, c.p.a.
  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'azione risarcitoria derivante da un provvedimento amministrativo è sufficiente la conoscenza dell'esistenza dell'atto e degli elementi che ne evidenziano la lesività; la successiva acquisizione, mediante accesso, degli atti interni e delle ragioni complete del provvedimento non differisce il termine, soprattutto quando l'accesso sia stato esercitato tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoDanno da provvedimento illegittimoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneEccesso di potere

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