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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15910/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un fermo amministrativo disposto su un motoveicolo e su cinque autoveicoli di proprietà del ricorrente per il mancato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada. Il ricorrente ha proposto opposizione qualificata ex art. 615 c.p.c., deducendo: la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso; la nullità della notifica del provvedimento di fermo, eseguita presso l'abitazione dei genitori e non presso la sua residenza/domicilio fiscale; e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le doglianze sul preavviso e sulla notifica, qualificando in parte l'opposizione come ex art. 617 c.p.c., e aveva rigettato la prescrizione. La Corte d'appello, pur riqualificando l'opposizione come ex art. 615 c.p.c., ha rigettato il gravame. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari/sanzionatori, assumendo l'inesistenza o nullità della notifica del fermo e del preavviso; 2) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione nonostante il rigetto di alcune eccezioni in rito; 3) contraddittorietà/illogicità della motivazione e del dispositivo della sentenza d'appello, che prima riqualificava l'azione e poi concludeva con il rigetto dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che la questione relativa alla mancata notifica del preavviso di fermo era coperta da giudicato interno, perché il relativo capo della sentenza di primo grado non risultava specificamente impugnato. Ha inoltre osservato che, una volta che il primo giudice aveva qualificato la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c., il mezzo di impugnazione corretto sarebbe stato il ricorso per cassazione secondo il principio dell'apparenza, e non l'appello; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame e non procedere a nuova qualificazione. Tale errore non ha però condotto all'accoglimento del ricorso in cassazione, poiché le censure restavano comunque inammissibili, con assorbimento delle ulteriori doglianze sui vizi motivazionali e sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del solo controricorrente costituito ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione è stata richiamata come forma di contestazione dell'azione di recupero, ma la Corte osserva che la controversia in realtà si atteggia come ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria; la qualificazione operata dai giudici di merito ha comunque inciso sul regime delle impugnazioni.

  • art. 617 c.p.c.

    Il primo giudice aveva qualificato parte della domanda come opposizione agli atti esecutivi; secondo la Corte, tale qualificazione, benché errata, vincolava la parte al mezzo di impugnazione coerente secondo il principio dell'apparenza.

  • artt. 58, commi 2 e 4, e 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocati dal ricorrente per contestare la validità della notifica eseguita presso l'abitazione dei genitori e non presso la propria residenza/domicilio fiscale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per contestare la condanna alle spese e chiedere la compensazione, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione processuale e del vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un capo della sentenza di primo grado non è specificamente impugnato, esso passa in giudicato interno e non può essere rimetto in discussione in cassazione.
  • Se il giudice di merito qualifica espressamente la domanda o l'azione in un certo modo, la parte deve impugnare secondo il regime processuale coerente con quella qualificazione, applicandosi il principio dell'apparenza; il giudice dell'impugnazione erroneamente adito non può semplicemente riqualificare il gravame in senso diverso.
  • La qualificazione errata della controversia da parte dei giudici di merito può incidere sul tipo di impugnazione esperibile, ma non consente di superare il giudicato interno formatosi sui capi non impugnati.
  • Le censure sulle spese di lite o sul dispositivo restano assorbite quando il ricorso è comunque inammissibile per ragioni preliminari e autonome.
  • In sede di legittimità, la Corte può rilevare d'ufficio il giudicato interno e dichiarare inammissibili le questioni che lo presuppongano o lo contraddicano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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