Cassazione Civile, Ordinanza n. 19646/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il loro appello avverso la decisione della CTP di Latina, in una controversia relativa a plurimi avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013. Gli atti riguardavano: l’omessa denuncia di un suolo con fabbricato fatiscente e di quattro suoli con fabbricati in corso di costruzione, nonché il versamento parziale per un fabbricato e per un suolo, tutti in comproprietà. Con il primo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato una perizia di parte e una planimetria catastale attestanti la reale situazione dei beni e, in particolare, che gli avvisi si riferissero alle aree circostanti i fabbricati e non alle sole aree di sedime o ingombro. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che: l’unità collabente non fosse tassabile come fabbricato e che l’area circostante avesse natura agricola; le aree con fabbricati in corso di costruzione dovessero essere assoggettate a imposta solo per il valore delle superfici di ingombro e non per l’intera area; gli oneri di adattamento del terreno dovessero essere considerati nella determinazione del valore venale. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque preso in considerazione i fatti documentali allegati e la doglianza, in sostanza, tendeva a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica della base imponibile, non un vero omesso esame di fatto storico decisivo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ricostruito la disciplina di ICI/IMU e ha affermato che i fabbricati in corso di costruzione e le unità collabenti non escludono la tassazione dell’area circostante, la quale resta imponibile come terreno edificabile o agricolo secondo la sua natura; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente applicato l’IMU all’intera estensione delle aree circostanti sulla base della loro edificabilità urbanistica. Inoltre, la censura sugli oneri di adattamento mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per l’intimazione del resistente, ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non comprende la mera omessa valutazione di prove, deduzioni difensive o questioni giuridiche.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre ai profili di discussione e decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
art. 2, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo ai fini ICI; il fabbricato di nuova costruzione è imponibile dall’ultimazione lavori o dall’uso anticipato.
art. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Detta i criteri di determinazione della base imponibile: rendita catastale per i fabbricati, valore venale per le aree fabbricabili e reddito dominicale per i terreni agricoli; per le aree in edificazione la base imponibile è il valore dell’area, senza computare il fabbricato in corso d’opera.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248
Un’area va considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale, anche senza strumenti attuativi.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248
Conferma, in via generale, che la fabbricabilità si valuta sulla base dello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.
art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Per l’IMU il presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 d.lgs. 504/1992 e la base imponibile è determinata richiamando i criteri di cui all’art. 5 d.lgs. 504/1992, con specifici moltiplicatori e rivalutazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove, la rilettura degli elementi istruttori o l’omessa disamina di argomentazioni difensive.
- Nella disciplina ICI/IMU, i fabbricati in corso di costruzione accatastati in categoria fittizia non esprimono autonoma capacità contributiva come fabbricati; la tassazione può riguardare l’area edificabile, secondo il valore venale dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
- L’unità collabente priva di rendita non è tassabile come fabbricato; tuttavia, l’area circostante può essere comunque soggetta a imposizione se, per sua natura e secondo la pianificazione urbanistica, è fabbricabile o, in alternativa, se ricorrono i presupposti per la tassazione dei terreni agricoli.
- La determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili deve tener conto del valore venale complessivo dell’area, comprensivo dei parametri legali rilevanti; la censura che miri a ridurre la base imponibile mediante una diversa quantificazione fattuale del suolo non è scrutinabile in cassazione se richiede una nuova valutazione delle prove.
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