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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19646/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il loro appello avverso la decisione della CTP di Latina, in una controversia relativa a plurimi avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013. Gli atti riguardavano: l’omessa denuncia di un suolo con fabbricato fatiscente e di quattro suoli con fabbricati in corso di costruzione, nonché il versamento parziale per un fabbricato e per un suolo, tutti in comproprietà. Con il primo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato una perizia di parte e una planimetria catastale attestanti la reale situazione dei beni e, in particolare, che gli avvisi si riferissero alle aree circostanti i fabbricati e non alle sole aree di sedime o ingombro. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che: l’unità collabente non fosse tassabile come fabbricato e che l’area circostante avesse natura agricola; le aree con fabbricati in corso di costruzione dovessero essere assoggettate a imposta solo per il valore delle superfici di ingombro e non per l’intera area; gli oneri di adattamento del terreno dovessero essere considerati nella determinazione del valore venale. Il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque preso in considerazione i fatti documentali allegati e la doglianza, in sostanza, tendeva a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica della base imponibile, non un vero omesso esame di fatto storico decisivo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ricostruito la disciplina di ICI/IMU e ha affermato che i fabbricati in corso di costruzione e le unità collabenti non escludono la tassazione dell’area circostante, la quale resta imponibile come terreno edificabile o agricolo secondo la sua natura; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente applicato l’IMU all’intera estensione delle aree circostanti sulla base della loro edificabilità urbanistica. Inoltre, la censura sugli oneri di adattamento mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per l’intimazione del resistente, ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove, la rilettura degli elementi istruttori o l’omessa disamina di argomentazioni difensive.
  • Nella disciplina ICI/IMU, i fabbricati in corso di costruzione accatastati in categoria fittizia non esprimono autonoma capacità contributiva come fabbricati; la tassazione può riguardare l’area edificabile, secondo il valore venale dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
  • L’unità collabente priva di rendita non è tassabile come fabbricato; tuttavia, l’area circostante può essere comunque soggetta a imposizione se, per sua natura e secondo la pianificazione urbanistica, è fabbricabile o, in alternativa, se ricorrono i presupposti per la tassazione dei terreni agricoli.
  • La determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili deve tener conto del valore venale complessivo dell’area, comprensivo dei parametri legali rilevanti; la censura che miri a ridurre la base imponibile mediante una diversa quantificazione fattuale del suolo non è scrutinabile in cassazione se richiede una nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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