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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l'Ufficio ha richiesto l'imposta di registro su un atto del 28 dicembre 1996 qualificato come ritrasferimento di crediti al socio unico e, quindi, come assegnazione di beni ai soci. La società ha sostenuto che non vi fosse un vero ritrasferimento, perché l'atto del 22 novembre 1996, con cui i crediti erano stati ceduti alla società cessionaria in vista della procedura concordataria, era stato accompagnato da un accordo integrativo che subordinava l'efficacia della cessione a una condizione sospensiva non avveratasi; di conseguenza, secondo la società, l'atto successivo sarebbe stato solo il venir meno degli effetti del primo negozio oppure un nuovo rapporto oneroso, non un'attribuzione imponibile al socio. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto che l'accordo integrativo fosse privo di data certa e ha confermato la legittimità dell'atto impositivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4, lett. d), Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986 e dell'art. 2704 c.c., assumendo che la data dell'accordo integrativo risultasse dalla comunicazione del 28 dicembre 1996, ritenuta attendibile dallo stesso Fisco; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'indicazione nella comunicazione del 28 dicembre 1996 della data di redazione dell'accordo integrativo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto ai motivi riproposti in rinvio; 4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 4, lett. d), Tariffa, perché l'atto del 28 dicembre 1996 sarebbe stato male interpretato come assegnazione ai soci, dovendo invece essere letto come risoluzione dell'accordo precedente o come nuovo contratto oneroso; 5) omesso esame del fatto che l'atto del 28 dicembre 1996 non fosse assegnazione di beni al socio, ma rientro alla società dei crediti e delle passività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché i giudici di merito avevano correttamente applicato il principio per cui, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la scrittura privata deve essere assistita da data certa o da fatti idonei a stabilirla con certezza. Ha dichiarato privo di fondamento il secondo motivo, osservando che la censura non individuava un vero fatto storico decisivo omesso, ma riproponeva genericamente una questione di fatto sulle risultanze processuali. Ha rigettato anche i motivi terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, affermando che la CTR aveva comunque affrontato la questione della qualificazione dell'atto e che, sulla base dell'interpretazione del testo e del comportamento delle parti, il negozio era stato correttamente considerato come cessione unilaterale di crediti priva di corrispettivo, quindi sostanzialmente come assegnazione di beni al socio unico beneficiario. La Corte ha inoltre escluso la necessità di cassazione con rinvio, ritenendo la questione definibile in diritto e infondata. Spese a carico della ricorrente e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, lettera d), Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986

    L'atto di assegnazione di beni ai soci è rilevante ai fini dell'imposta di registro; la corretta qualificazione giuridico-fiscale dell'atto dipende dalla sua sostanza e dal suo contenuto effettivo.

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata è opponibile ai terzi solo se assistita da data certa o se sia dimostrato con certezza un fatto idoneo a stabilirne l'anteriorità; non basta una mera verosimiglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente è deducibile solo se manca un reale percorso argomentativo; non ricorre quando il giudice, pur sinteticamente, aderisca alla decisione di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non comprende l'omesso esame di singoli elementi istruttori né consente di riproporre questioni di merito.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve tener conto del testo e del comportamento complessivo delle parti; la qualificazione dell'atto operata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    I principi di economia processuale e ragionevole durata possono giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione quando la questione di diritto sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di una questione di diritto già matura per la decisione, la Corte può evitare il rinvio e definire la causa nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opponibilità ai terzi di una scrittura privata, la data deve risultare con certezza da elementi tipici o da fatti esterni idonei a stabilirla in modo certo; non è sufficiente una ricostruzione probabilistica o indiziaria della data apposta sul documento.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove svolta dai giudici di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla mancata considerazione di singoli elementi probatori o su una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • L'interpretazione e la qualificazione giuridica dell'atto compiute dal giudice di merito sono censurabili solo se violano i canoni legali di ermeneutica o risultano logicamente insostenibili; in caso contrario, la Cassazione non può sostituire la propria lettura del testo negoziale.
  • Quando la questione giuridica proposta è infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio per esigenze di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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