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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24260 - Corte di Cassazione

Solidarietà tributaria - Impugnazione da parte di uno dei coobbligati - Giudicato favorevole - Opponibilità da parte degli altri coobbligati - Ammissibilità-Limite -Precedente pronuncia sfavorevole.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato per revocazione una precedente sentenza tributaria divenuta definitiva, relativa alla determinazione del valore fiscale di un terreno acquisito per usucapione. Sostenevano di avere scoperto successivamente che il terreno era divenuto inedificabile per effetto di una variante urbanistica e richiamavano inoltre una sentenza favorevole, passata in giudicato, ottenuta da un altro coobbligato solidale. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione d’appello denunciando, principalmente, l’omessa motivazione sull’ammissibilità della revocazione e sulla rilevanza fiscale della sopravvenuta inedificabilità, nonché, in via subordinata, la violazione degli artt. 1306, comma 2, e 2909 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e meramente apparente la motivazione della Commissione tributaria regionale sulla sussistenza dei presupposti della revocazione e sulla rilevanza della variazione urbanistica rispetto alla data di riferimento per la valutazione del terreno. Il terzo motivo, riguardante l’inopponibilità del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato in presenza di un precedente giudicato diretto sfavorevole, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato non può essere invocato da chi abbia già ottenuto, in un proprio giudizio, una decisione definitiva sfavorevole.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il coobbligato può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo e altro coobbligato, salvo che sia fondata su ragioni personali.

    In materia tributaria, il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma non quando abbia già promosso un autonomo giudizio conclusosi con una decisione definitiva sfavorevole nei propri confronti.

  • Art. 2909 codice civile

    L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato diretto formatosi tra l’amministrazione finanziaria e il singolo contribuente conserva autonoma efficacia nei suoi confronti e prevale sulla possibilità di invocare il giudicato riflesso favorevole ottenuto da altro coobbligato.

  • Art. 395, n. 3, codice di procedura civile

    La revocazione è ammessa se, dopo la sentenza, sono stati scoperti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

    La sopravvenuta conoscenza o disponibilità di elementi relativi all’inedificabilità del terreno deve essere valutata specificamente per stabilire se integri un effettivo motivo di revocazione e se il fatto sia decisivo rispetto alla sentenza impugnata.

  • Art. 132, n. 4, codice di procedura civile

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Una motivazione meramente assertiva, che si limiti ad affermare l’inedificabilità del terreno senza spiegare la rilevanza giuridica del fatto rispetto alla revocazione, è insufficiente e determina la cassazione della sentenza.

  • Art. 36, n. 4, decreto legislativo n. 546 del 1992

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

    Anche nel processo tributario il giudice deve illustrare in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito; l’omessa motivazione sulle questioni decisive comporta la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Il coobbligato solidale può normalmente beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale possibilità è esclusa quando egli abbia già ottenuto una pronuncia definitiva sfavorevole in un proprio giudizio.
  • Il giudicato diretto tra contribuente e amministrazione finanziaria prevale sul giudicato riflesso favorevole formatosi tra l’amministrazione e un altro coobbligato.
  • Chi intende proporre revocazione deve dimostrare non solo l’esistenza del fatto o documento successivamente conosciuto, ma anche la sua decisività e la sua concreta rilevanza rispetto ai presupposti previsti dalla legge.
  • Una sentenza tributaria deve spiegare il rapporto tra i fatti accertati e la decisione adottata; l’affermazione apodittica di un fatto, senza analizzarne gli effetti giuridici, integra un difetto di motivazione.
  • La cassazione con rinvio non risolve definitivamente la controversia nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi indicati dalla Corte.

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