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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13704/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per il reato di reingresso senza autorizzazione nel territorio dello Stato di cittadino extracomunitario già destinatario di provvedimento di rimpatrio, commesso a Roma il 23/09/2024. Il primo motivo era formulato in modo generico e riproponeva una questione già risolta dai giudici di merito: la persistente rilevanza penale della condotta dopo la direttiva 2008/115/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il secondo motivo invocava massime di esperienza e mirava a una rivalutazione del merito, contestando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il primo motivo, perché la questione di diritto era già stata affrontata secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla persistente punibilità del reingresso non autorizzato. Ha reputato il secondo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito sulla esclusione dello stato di necessità. Ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dal rilievo della mancanza di concrete emergenze favorevoli e che l'esclusione della particolare tenuità del fatto era fondata su valutazioni di fatto logicamente motivate e quindi non sindacabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998

    punisce il reingresso senza autorizzazione nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio.

  • art. 54 c.p.

    la scriminante dello stato di necessità può essere esclusa sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito formula una motivata valutazione in fatto incompatibile con la sua applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La condotta di reingresso senza autorizzazione nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio conserva rilevanza penale anche dopo la direttiva 2008/115/CE, perché i principi elaborati sulla disciplina del rimpatrio non incidono sulla punibilità del successivo reingresso non autorizzato.
  • L'irrogazione di una pena detentiva per il reingresso non autorizzato è compatibile con il diritto dell'Unione, che consente un sistema sanzionatorio progressivo rispetto alle diverse forme di permanenza irregolare.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza effettiva critica argomentativa alla decisione impugnata.
  • La deduzione dello stato di necessità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la sua esclusione sia stata sorretta da un percorso logico coerente e completo.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchi una concreta dimostrazione di elementi obiettivamente favorevoli all'imputato, e tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il giudice di merito la fonda su apprezzamenti fattuali congruamente motivati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaImmigrazione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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