Cassazione Penale, Ordinanza n. 13666/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha definito il procedimento con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., applicando su concorde richiesta delle parti la pena di anni due di reclusione ed euro 580,00 di multa nei confronti dell'imputato, in relazione ai reati oggetto di imputazione non specificati nel testo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice d'appello non avrebbe verificato la possibile sussistenza di cause di non punibilità ostative all'applicazione della pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato per motivi diversi da quelli consentiti in caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha rilevato che il sindacato di legittimità è limitato ai vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra decisione e accordo, ovvero all'illegalità della pena concordata. Poiché il ricorrente ha invece dedotto censure estranee a tale perimetro, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Nel patteggiamento in appello il giudice pronuncia sentenza sulla base dell'accordo tra le parti; il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi specifici attinenti alla volontà negoziale, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione o all'illegalità della pena concordata.
La doglianza del ricorrente riguardava l'omessa verifica delle cause di non punibilità, ma tale censura è stata ritenuta estranea ai limiti del sindacato consentito avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa in appello su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso negoziale, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione o all'illegalità della pena concordata.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello per introdurre doglianze estranee a tali limiti, come la richiesta di una diversa verifica di merito non prevista dal perimetro di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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