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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commessa in Civitavecchia il 4 luglio 2023. Le censure riguardavano, in particolare, l'applicazione della recidiva e la commisurazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente sosteneva che la valutazione della recidiva e la severità della pena non fossero corrette, richiamando anche un contesto fattuale che, a suo dire, avrebbe attenuato il disvalore della condotta, tra cui la volontà di salutare il figlio. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sia sulla recidiva, quale ulteriore manifestazione di totale indifferenza verso leggi e prescrizioni, sia sulla pena, calibrata con rigore in considerazione delle modalità del fatto, della disponibilità non giustificata di una cospicua somma di denaro, dei precedenti penali e dell'assenza di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne rilegge il contenuto, ma assume la correttezza della sua applicazione al fatto contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure in tema di recidiva e trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate quando la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica e coerente sulla persistente pericolosità o indifferenza del soggetto verso le prescrizioni dell'ordinamento.
  • La determinazione della pena resiste al vaglio di legittimità se il giudice di merito valorizza in modo non illogico elementi concreti quali modalità della condotta, ingiustificata disponibilità di denaro, precedenti penali e assenza di resipiscenza.
  • In sede di ricorso per cassazione, il richiamo a circostanze fattuali alternative o attenuanti prive di decisività non è sufficiente a scardinare una motivazione già logicamente strutturata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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