Cassazione Penale, Ordinanza n. 13641/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna aveva rigettato, con ordinanza, la richiesta di revoca del vincolo cautelare apposto sull'azienda e sui beni di una società collegata al ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avesse omesso di dare corretta esecuzione ai principi di una precedente sentenza rescindente della Cassazione e che avesse attribuito in modo apodittico al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della società, fondandosi su elementi ritenuti non dirimenti o solo indiziari (sommarie informazioni, intercettazioni, disponibilità di un'autovettura). Deduceva inoltre che la società appartenesse alla famiglia della moglie, legale rappresentante, e che egli si limitasse a un supporto linguistico e pratico senza sostituirsi alla stessa. Infine, lamentava che il riconoscimento di tale ruolo fosse avvenuto senza una nuova contestazione e senza una nuova misura cautelare reale, in violazione del principio di giurisdizionalizzazione delle misure cautelari.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei motivi, ritenendo che il rimedio proposto fosse stato erroneamente qualificato. Ha dichiarato che l'impugnazione doveva essere convertita in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., poiché l'incidente di esecuzione riguardava la restituzione di cose sequestrate e dunque rientrava nel procedimento camerale previsto dall'art. 666 c.p.p. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla confisca per equivalente e sul vincolo cautelare apposto sui beni societari.
il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza
La Corte ha ritenuto che, quando il giudice dell'esecuzione provvede su una domanda attinente alla restituzione di cose sequestrate, il mezzo corretto non è il ricorso diretto, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice.
il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4
La norma è stata interpretata nel senso che le controversie sull'esecuzione relative alla restituzione di cose sequestrate seguono il rito dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'incidente di esecuzione concerne la restituzione di cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione deve procedere secondo il meccanismo dell'ordinanza non formalizzata e dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p., non mediante ricorso diretto.
- Il rimedio impugnatorio va qualificato in base alla natura del provvedimento e dell'oggetto dell'incidente esecutivo: se la decisione riguarda la restituzione di beni sequestrati, l'impugnazione proposta con forma diversa deve essere convertita nel mezzo corretto.
- Nel giudizio di esecuzione, le questioni sulla sorte delle cose sequestrate e sulla confisca seguono il rito speciale dell'art. 666 c.p.p. richiamato dall'art. 667, comma 4, c.p.p., con competenza del giudice dell'esecuzione.
- La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di legge sul merito del vincolo cautelare non può essere esaminata se il ricorso è proposto con un mezzo processualmente errato, dovendo prima verificarsi la corretta forma dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13666/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13670/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13671/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →