Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'unico motivo dedotto contestava che i giudici di merito non avessero accertato il presunto dolo specifico, sostenendo che occorresse la finalità di esprimere una effettiva volontà di ribellione rispetto all'obbligo o al divieto di soggiorno. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il principio per cui per il reato in questione è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e nella cosciente volontà di non osservarli, senza che rilevino le ragioni o finalità della condotta.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi e dalla volontà di non osservarli; non è necessario un dolo specifico legato alla finalità di ribellione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e non il dolo specifico.
- È sufficiente che l'agente sia consapevole della misura e degli obblighi correlati e che volontariamente li inosservi; le motivazioni soggettive della condotta non incidono sulla configurabilità del reato.
- Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un principio giurisprudenziale consolidato e non introduce argomenti idonei a superarlo, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata e il ricorso inammissibile.
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