Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ricorrendo cause di esonero, ha inoltre disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/09/2025, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla recidiva, e lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) e 3), nonché a mesi dieci e giorni venti di reclusione per il reato di cui al capo 4). Con il ricorso si lamentava la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile tale doglianza perché il riconoscimento della recidiva non era stato ritualmente contestato con i motivi di appello.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che investe la recidiva quando il relativo riconoscimento non sia stato ritualmente contestato con i motivi di appello, poiché la questione non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- La mancata rituale devoluzione in appello di una questione relativa al trattamento sanzionatorio preclude la sua deduzione in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13641/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13666/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13670/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13671/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →