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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ricorrendo cause di esonero, ha inoltre disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/09/2025, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alla recidiva, e lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) e 3), nonché a mesi dieci e giorni venti di reclusione per il reato di cui al capo 4). Con il ricorso si lamentava la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile tale doglianza perché il riconoscimento della recidiva non era stato ritualmente contestato con i motivi di appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che investe la recidiva quando il relativo riconoscimento non sia stato ritualmente contestato con i motivi di appello, poiché la questione non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • La mancata rituale devoluzione in appello di una questione relativa al trattamento sanzionatorio preclude la sua deduzione in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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