Cassazione Penale, Ordinanza n. 13670/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi, nei suoi effetti, la revoca ex tunc dell'affidamento in prova ai servizi sociali disposta dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, già concessa al condannato. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice di sorveglianza avrebbe valutato in modo erroneo gli elementi posti a base della revoca e che la decisione non sarebbe adeguatamente motivata. La Corte rileva però che le censure mirano in realtà a una diversa lettura dei fatti e delle risultanze già esaminate dal giudice di merito, in particolare delle annotazioni di Polizia che descrivevano condotte ritenute incompatibili con le prescrizioni della misura, tra cui la guida in stato di ebbrezza, la circolazione abusiva in corsia di emergenza e il possesso di oggetti atti ad offendere, emersi a breve distanza dall'inizio del programma trattamentale. Le giustificazioni difensive sono state considerate non convincenti dal Tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che deve però motivare in modo logico, adeguato e non viziato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, anche quando sia fondata su condotte del beneficiario contrarie alle prescrizioni, appartiene alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, purché la decisione sia sorretta da motivazione logica, adeguata e immune da vizi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il giudice di sorveglianza abbia già esaminato compiutamente gli elementi fattuali e abbia fornito una ricostruzione coerente.
- La valutazione sulla revoca della misura alternativa può fondarsi sull'andamento complessivo delle condotte tenute dal condannato e su comportamenti sintomatici del venir meno dell'adesione al programma trattamentale, anche se intervenuti a breve distanza dalla concessione della misura.
- Le giustificazioni addotte dalla difesa possono essere disattese dal giudice di merito quando, nel quadro complessivo degli elementi acquisiti, risultino non convincenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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