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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26945/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per concorso nella violazione della normativa sugli stupefacenti e per concorso in tentata estorsione, rideterminando però il trattamento sanzionatorio e concedendo la sospensione condizionale della pena e il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione: quanto al reato in materia di stupefacenti, ha lamentato l'insufficienza probatoria e la mancata risposta alle censure difensive formulate in appello, anche in relazione a un preteso non corretto parallelismo con la posizione di altro imputato; quanto alla tentata estorsione, ha contestato la valutazione di attendibilità della persona offesa e la mancanza di ulteriori elementi probatori a carico dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati manifestamente infondati. Ha osservato che il vizio motivazionale censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto del percorso argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, restando precluso alla Cassazione rivalutare il merito, la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore attendibilità delle prove. Ha quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava tali vizi e che la Corte territoriale aveva esplicitato in modo logico le ragioni della conferma della responsabilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    richiamato come fattispecie incriminatrice in materia di stupefacenti oggetto di conferma della responsabilità

  • artt. 110, 56, 629 cod. pen.

    richiamati come base della contestazione di concorso in tentata estorsione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    il vizio deducibile è solo quello che emerge da un contrasto logico manifesto della motivazione con massime di esperienza o altre affermazioni della sentenza, non la mera richiesta di una diversa valutazione del merito

  • art. 175 cod. pen.

    beneficio concesso dalla Corte d'appello in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamabile in relazione alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    utilizzata per ribadire che il sindacato di legittimità non consente la verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. riguarda solo l'illogicità manifesta o il contrasto interno della motivazione con massime di esperienza o con altre parti della sentenza, non la semplice non condivisibilità della ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del materiale probatorio, della credibilità dei testimoni o dell'attendibilità della persona offesa, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una diversa comparazione delle prove o una differente lettura degli elementi fattuali, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logicamente congrua.
  • Quando il giudice di merito abbia esplicitato in modo coerente le ragioni della conferma della responsabilità, il ricorso fondato su presunti difetti di persuasività o rigore della motivazione è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioTentativo
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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