Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento a carico dell'imputato era stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trieste un'ordinanza che rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e confermava la competenza del giudice per l'udienza preliminare di Trieste, ritenendo che il reato fosse stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis.1 c.p. e richiamando gli artt. 51 e 328 c.p.p. L'imputato ricorreva per cassazione, tramite il difensore di fiducia, con due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della competenza territoriale; il secondo per vizio di motivazione in relazione agli artt. 64 e 121 c.p.p. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non era autonomamente ricorribile, perché la questione attiene alla competenza territoriale e l'eventuale eccezione va proposta nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., non essendo l'ordinanza immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la disciplina richiamata dagli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, c.p.p. integra una questione di competenza territoriale e non funzionale o per materia; di conseguenza, l'ordinanza con cui viene dichiarata o confermata la competenza del giudice per le indagini preliminari non è autonomamente impugnabile. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dalla norma, ai fini della competenza territoriale
la disciplina ivi prevista è qualificata come attinente alla competenza territoriale
la disciplina ivi prevista è qualificata come attinente alla competenza territoriale
l'ordinanza sulla competenza non è autonomamente impugnabile
l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro l'apertura del dibattimento
il ricorso è inammissibile quando proposto contro un provvedimento non impugnabile autonomamente
in caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza accoglimento
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza accoglimento
Massime di principio
- Le questioni di competenza territoriale, quando connesse alla disciplina speciale richiamata dagli artt. 51 e 328 c.p.p., non incidono sulla competenza funzionale o per materia e vanno dedotte nei termini preclusivi stabiliti dall'art. 491 c.p.p.
- Un'ordinanza che decide sulla competenza territoriale non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; l'impugnazione proposta immediatamente contro tale provvedimento è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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