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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza con cui, a seguito di richiesta ex art. 444 c.p.p., era stata applicata la pena per il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. Deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica e motivazione dell'assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Uno dei ricorrenti lamentava inoltre la carenza di motivazione in ordine all'aggravante dell'ingente quantità e al bilanciamento tra circostanze del reato. La Corte ha rilevato che i motivi dedotti non rientravano tra i soli motivi consentiti dal comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento e che, per di più, erano esposti in modo meramente assertivo e generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non fossero consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attinenti ai soli profili deducibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, e ha conseguentemente applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del provvedimento impugnato.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di proscioglimento immediato in presenza delle condizioni di legge; la Corte non entra nel merito perché la censura non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    viene richiamato per la trattazione dei ricorsi in sede camerale, in quanto ritenuti inammissibili.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze relative all'art. 129 c.p.p., alla motivazione sull'aggravante e al bilanciamento delle circostanze non rientrano tra quelli consentiti.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice relativa al reato di stupefacenti per cui è stata applicata la pena.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    prevede l'aggravante dell'ingente quantità contestata nel caso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere la possibilità di esonero dalla sanzione pecuniaria per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
  • Le doglianze relative alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alla motivazione sull'aggravante o al bilanciamento delle circostanze non sono deducibili quando non si traducano in uno dei motivi tipizzati per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • La proposizione di motivi solo assertivi o generici rafforza il giudizio di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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