Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di esonero per assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato, riqualificando il fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della fattispecie originariamente contestata ai sensi del comma 4 della medesima norma e già ritenuta sussistente in primo grado. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge penale e processuale e vizi in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di impugnazione: la sentenza era stata letta il 15 luglio 2025, la motivazione depositata il 22 luglio 2025, sicché il termine di 45 giorni decorreva dal 1° settembre dopo la sospensione feriale e scadeva il 15 ottobre; anche considerando l'eventuale proroga di 15 giorni per il giudizio in assenza, la scadenza sarebbe stata il 30 ottobre. Il deposito del ricorso è invece avvenuto solo il 18 novembre 2025.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma originariamente contestata e ritenuta in primo grado, poi riqualificata in sede di appello nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie ritenuta integrata dalla Corte d'appello in luogo del comma 4, con conferma della condanna.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
È stata richiamata la procedura camerale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso tardivo è qualificato come inammissibile per intempestività.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di deposito della motivazione, rispettato nel caso concreto entro 45 giorni dalla pronuncia.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua il termine base per proporre ricorso per cassazione, pari a 45 giorni nel caso esaminato.
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Concorre alla determinazione del termine di impugnazione applicabile al caso concreto.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
È stato considerato, in via ipotetica, l'ulteriore termine di 15 giorni in caso di giudizio in assenza, comunque scaduto prima del deposito del ricorso.
Prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile per intempestività, a prescindere dal merito delle doglianze dedotte.
- Ai fini del computo del termine per impugnare occorre considerare la data di deposito della motivazione, la sospensione feriale e, se del caso, l'eventuale proroga prevista per il giudizio in assenza; il tardivo deposito del ricorso determina l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa impeditiva, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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