Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di esonero per assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato, riqualificando il fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della fattispecie originariamente contestata ai sensi del comma 4 della medesima norma e già ritenuta sussistente in primo grado. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge penale e processuale e vizi in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di impugnazione: la sentenza era stata letta il 15 luglio 2025, la motivazione depositata il 22 luglio 2025, sicché il termine di 45 giorni decorreva dal 1° settembre dopo la sospensione feriale e scadeva il 15 ottobre; anche considerando l'eventuale proroga di 15 giorni per il giudizio in assenza, la scadenza sarebbe stata il 30 ottobre. Il deposito del ricorso è invece avvenuto solo il 18 novembre 2025.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile per intempestività, a prescindere dal merito delle doglianze dedotte.
  • Ai fini del computo del termine per impugnare occorre considerare la data di deposito della motivazione, la sospensione feriale e, se del caso, l'eventuale proroga prevista per il giudizio in assenza; il tardivo deposito del ricorso determina l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa impeditiva, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.