Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, perché proposti per un motivo non consentito dalla legge nel perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno impugnato per cassazione la sentenza del GIP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena su richiesta per il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto limitatamente alla suddetta aggravante, sostenendone la non configurabilità. La Corte ha però rilevato che, nel caso di patteggiamento, il ricorso per erronea qualificazione è ammissibile solo se l'errore sia immediatamente e palesemente evincibile dal capo d'imputazione, senza necessità di passaggi fattuali o probatori ulteriori; qui, invece, la doglianza richiedeva una valutazione del fatto e del parametro quantitativo, che non è decisivo in modo assoluto e può cedere dinanzi ad altri elementi della condotta.
Norme richiamate
a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena
la sentenza di patteggiamento è il provvedimento impugnato; il relativo regime di impugnazione è quello speciale previsto per l'applicazione della pena su richiesta.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
nei casi di patteggiamento il ricorso è consentito solo entro tassativi motivi; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile soltanto quando sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto alla contestazione, senza necessità di approfondimenti fattuali o probatori.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili
in presenza di ricorso inammissibile la Corte procede in camera di consiglio con la disciplina semplificata prevista dalla norma.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
costituisce il reato base in materia di stupefacenti oggetto della pena applicata.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravato dall'ingente quantità (art. 80, comma 2, stesso d.P.R)
l'aggravante dell'ingente quantità è stata contestata e la sua configurabilità è stata oggetto della doglianza, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
non citato.
sent. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando non vi sia assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti immediatamente dal capo di imputazione e dalla motivazione sintetica, senza necessità di apprezzamenti fattuali o probatori ulteriori.
- Quando il motivo di ricorso presuppone una rivalutazione del fatto o della prova, esso esula dai limiti del ricorso avverso patteggiamento ed è inammissibile.
- In tema di aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti, il parametro quantitativo non è indefettibile in senso assoluto e può concorrere con altri elementi del fatto nella valutazione complessiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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