Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, riqualificato dal reclamo originariamente proposto personalmente, perché privo della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto interessato aveva proposto personalmente reclamo avverso il rigetto di un reclamo ex art. 35 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha trasmesso l'atto, riqualificandolo correttamente come ricorso per cassazione. La Corte rileva però che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, quindi soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato e, quindi, anche per il condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione a pena di inammissibilità. Il ricorso, essendo stato proposto personalmente, è stato quindi dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35 l. 26 luglio 1975, n. 354
Costituisce il rimedio di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, oggetto iniziale dell'impugnazione poi riqualificata.
Dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo il ministero difensivo nei casi previsti.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi introdotte dalla legge n. 103 del 2017.
Ha modificato la disciplina delle impugnazioni, escludendo la proposizione personale del ricorso per cassazione e introducendo la relativa sanzione di inammissibilità.
Norma richiamata per qualificare l'originario reclamo proposto contro il diniego del provvedimento di sorveglianza.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità e profili di colpa.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello
Conferma che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017, l'imputato o il condannato non possono agire personalmente: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- Quando un atto di impugnazione proposto personalmente viene correttamente riqualificato come ricorso per cassazione, la verifica della sua ammissibilità deve essere compiuta secondo la disciplina propria del ricorso di legittimità, non secondo quella del rimedio originariamente indicato dalla parte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare, ove non sia esclusa la colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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