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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna per il delitto di concussione, rideterminando la pena nella misura concordata tra imputato e Pubblico ministero ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il motivo d'appello non rinunciato riguardava il riconoscimento di circostanze attenuanti alternative, indicate come ex art. 62 n. 4 c.p. e/o ex art. 323-bis c.p.; la Corte territoriale avrebbe invece esaminato e riconosciuto soltanto l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., omettendo di pronunciarsi sull'altra, pur potendo le due attenuanti concorrere. La doglianza è stata però qualificata dalla Corte di cassazione come attinente a questioni non deducibili dopo il concordato in appello, poiché riferita a motivi rinunciati e non ai soli profili ammissibili del giudizio ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha affermato che, dopo l'accordo delle parti sui punti concordati, sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e decisione del giudice; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi di pena illegale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 317 c.p.

    indicato come titolo del delitto per cui è stata confermata la condanna in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato dal ricorrente quale attenuante che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare.

  • art. 323-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente quale attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello; la Corte di cassazione richiama il motivo come parte della doglianza non deducibile dopo il concordato.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è dichiarata non deducibile nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale presupposto per escludere la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; nel caso concreto tale assenza di colpa è esclusa.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione soltanto censure che attengano alla regolare formazione dell'accordo, al consenso del Pubblico ministero e alla eventuale difformità tra il contenuto dell'accordo e la decisione del giudice.
  • L'accordo intervenuto tra le parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre successivamente, nel giudizio di legittimità, ogni diversa questione, anche se rilevabile d'ufficio, salvo il caso dell'irrogazione di una pena illegale.
  • Non sono ammissibili, nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., doglianze relative a motivi d'appello rinunciati o alla mancata applicazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché estranee all'oggetto del controllo di legittimità consentito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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