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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21535/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI 2008 per applicazione di maggior aliquota (9 per mille) su unità immobiliari ritenute non locate o non utilizzate; questioni sollevate: legittimità della determinazione delle aliquote comunali e competenza dell'organo che le ha adottate; corretta interpretazione e applicazione della disciplina sull'aliquota aumentata per immobili non locati (L. n. 431/1998, art. 2, c.4 e d.lgs. n. 504/1992, art. 6); qualificazione come "alloggio non locato" ai sensi del regolamento comunale (art. 14) e sua ricaduta sulle società di gestione immobiliare; prova dell'inagibilità/inabitabilità e rilevanza delle dichiarazioni sostitutive e delle perizie ai fini della riduzione prevista dal d.lgs. n. 504/1992, art. 8; legittimità delle sanzioni applicate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso della società (relativi alla incompetenza sulla determinazione delle aliquote, alla illegittimità della maggiorazione e all'interpretazione del regolamento comunale sul concetto di "alloggio non locato"), accogliendo il quarto motivo (riguardante la mancata considerazione delle dichiarazioni sostitutive e delle perizie relative all'inagibilità/inabitabilità ai fini della riduzione ICI ex art. 8 d.lgs. n. 504/1992). Per tale ragione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale limitatamente a questo profilo e ha rinviato la causa alla stessa CTR, in diversa composizione, per nuovo esame comprensivo delle consulenze tecniche e delle perizie prodotte. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune e compensato le spese del giudizio di legittimità tra le parti; ha disposto rimessione della questione delle spese e indicato l'eventuale dovuto contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Riconosciuto il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi che costituiscono presupposto d'imposizione, anche d'ufficio, salvo che la legittimità dell'atto sia stata affermata con giudicato dal giudice amministrativo

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, c. 2

    Disciplina sulle aliquote ICI e sulla competenza degli organi comunali evoluta nel tempo; la Corte richiama l'evoluzione normativa che ha variato la competenza tra Giunta e Consiglio ma ritiene che nel caso la deliberazione impugnata rientrasse nella competenza del Consiglio alla data rilevante

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, c. 1

    "L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente."

    La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 8 è alternativa alla perizia dell'ufficio tecnico comunale e costituisce elemento procedimentale che impone all'ente impositore una verifica; la mancata valutazione delle dichiarazioni e perizie prodotte giustifica cassazione e rinvio per ulteriore istruttoria

  • Legge n. 431 del 1998, art. 2, c. 4

    La maggiorazione dell'aliquota per immobili non locati ha finalità di favorire il riequilibrio del mercato abitativo; la norma consente l'innalzamento dell'aliquota in relazione agli immobili non locati per i quali non risultino contratti registrati da almeno due anni e il suo scopo è di incentivare la reimmissione degli immobili sfitti nel mercato

  • Regolamento ICI del Comune di Genova, art. 14

    "in originaria formulazione: 'tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore'"; "nuova formulazione: 'non utilizzata'"

    La riformulazione del regolamento da 'utilizzo diretto del possessore' a 'non utilizzata' amplia la nozione di immobile soggetto a maggiorazione, rendendola applicabile anche alle società di gestione che tolgono dall'offerta abitativa unità non locate

  • codice di procedura civile, art. 360, c.1, nn. 3-4 (motivi per cassazione)

    Fondamento procedurale dei motivi di nullità per vizio motivazionale e per violazione di legge, utilizzati dalla ricorrente in cassazione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater

    Norma richiamata in relazione all'eventuale contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale

Massime di principio

  • Il giudice tributario ha il potere di disapplicare atti amministrativi che legittimano l'imposizione anche se tali atti non sono stati impugnati dinanzi al giudice amministrativo, salvo che la loro legittimità sia stata definitivamente accertata dall'autorità amministrativa con decisione passata in giudicato.
  • Le deliberazioni comunali che determinano le aliquote ICI devono essere valutate alla luce della normativa vigente nel periodo d'imposta considerato: mutamenti normativi sulla competenza (Consiglio vs Giunta) incidono sulla valutazione di legittimità degli atti, ma la mera ripresa di precedenti delibere non determina automaticamente nullità se l'atto è formale del soggetto competente.
  • L'aggravamento dell'aliquota previsto dalla L. n. 431/1998, art. 2, c.4, va interpretato in funzione della finalità pubblicistica di riequilibrio del mercato degli alloggi sfitti; pertanto le definizioni regolamentari (es. 'non utilizzata') devono esser lette in modo funzionale a colpire comportamenti che sottraggono immobili al mercato, anche quando il proprietario sia una società di gestione.
  • La prova della sussistenza di requisiti che comportano agevolazioni o riduzioni d'imposta (es. inagibilità/inabitabilità ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992) può essere fornita tramite dichiarazione sostitutiva prevista dalla norma; l'ente impositore è tenuto a verificarne il contenuto e non può automaticamente escluderne valore probatorio senza valutazione istruttoria.
  • In sede di impugnazione tributaria è essenziale documentare e far valutare compiutamente tutte le perizie e consulenze tecniche: se il giudice di merito omette di esaminare o motivare adeguatamente il rilievo probatorio di tali elementi, la decisione è esposta a cassazione e rinvio per integrazione istruttoria.

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