Cassazione Civile, Ordinanza n. 22476/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA, ritenendo imponibili alcune operazioni poste in essere da un’associazione sportiva dilettantistica, e irrogava le sanzioni. L’atto era stato notificato sia al curatore del fallimento della contribuente sia al legale rappresentante. Il soggetto che aveva agito in giudizio in primo e secondo grado aveva proposto ricorso anche in proprio, oltre che quale legale rappresentante. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 43 l. fall. per avere la CTR ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo proposto dal legale rappresentante della fallita nonostante l’atto fosse stato notificato anche al curatore, senza verificare la necessaria inerzia di quest’ultimo; 2) violazione dell’art. 148 TUIR, dell’art. 74 d.P.R. n. 633/1972, della l. n. 398/1991, dell’art. 9 d.P.R. n. 544/1999 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la natura commerciale delle sponsorizzazioni e ritenuto non superato il plafond agevolativo, ponendo l’onere probatorio sull’Ufficio anziché sul contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la regola secondo cui il fallito può impugnare l’atto impositivo solo se il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, chiarendo che, per fruire del regime agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche, grava sul contribuente l’onere di provare i requisiti richiesti dalla legge, incluso il mancato superamento del plafond di proventi commerciali. La Corte ha precisato che le sponsorizzazioni non possono essere automaticamente escluse dal novero delle prestazioni di pubblicità commerciale e che occorre distinguere, in concreto, tra spese di rappresentanza e prestazioni pubblicitarie. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il fallito può impugnare l’atto impositivo notificato se il curatore si è astenuto dall’impugnazione, purché vi sia una oggettiva inerzia del curatore; in difetto, manca la capacità processuale del fallito a ricorrere.
Per le associazioni sportive dilettantistiche non sono commerciali solo le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, mentre restano escluse dal regime agevolato le prestazioni rese nell’esercizio di attività di pubblicità commerciale.
Richiamato quale norma del sistema IVA rilevante nella disciplina delle operazioni e del regime agevolativo contestato.
Il regime agevolativo è applicabile solo se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, compreso il limite dei proventi commerciali; il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
Ha esteso il regime agevolativo anche alle società sportive dilettantistiche e ha innalzato il plafond dei proventi a euro 250.000.
Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro regolatorio degli adempimenti documentali e dichiarativi delle associazioni sportive dilettantistiche.
In tema di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti e i requisiti per usufruire del regime favorevole incombe sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di legittimità dedotto con il secondo motivo per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo per l’asserita omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi a crediti sorti prima del fallimento, il fallito può impugnare l’atto impositivo solo se il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; in mancanza di tale inerzia, il difetto di capacità processuale è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- Il regime agevolativo previsto per le società sportive dilettantistiche richiede la prova, a carico del contribuente, di tutti i presupposti normativi, ivi compreso il non superamento del plafond dei proventi commerciali.
- Le sponsorizzazioni non sono automaticamente estranee all’area commerciale: occorre verificare in concreto se integrino prestazioni di pubblicità commerciale o, piuttosto, spese di rappresentanza prive di un diretto nesso corrispettivo.
- Quando il fisco contesta il superamento del limite agevolativo, la questione decisiva non è l’uso interno dei proventi per finalità associative, ma la corretta qualificazione giuridico-tributaria delle somme percepite.
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