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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12328/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatori NCC)

La controversia

La controversia nasce dai dinieghi opposti dal Comune di Venezia a due società che svolgevano il servizio di noleggio con conducente in forza di autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da Venezia. Le società chiedevano di poter accedere e circolare nella ZTL lagunare alle stesse condizioni riconosciute alle imbarcazioni autorizzate dal Comune di Venezia, lamentando una disparità di trattamento lesiva della libertà di iniziativa economica e della concorrenza. Il Consiglio di Stato, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che nel frattempo il Comune avesse aumentato in modo significativo le possibilità di transito riservate agli operatori autorizzati dal medesimo Comune, così creando una barriera ingiustificata all’ingresso per gli operatori esterni e condannando anche l’ente al risarcimento del danno. Il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione deducendo difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo si sarebbe sostituito all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali sulla disciplina del traffico acqueo, avrebbe valutato anche atti non impugnati e avrebbe inciso su scelte future non ancora adottate; inoltre contestava le statuizioni sulle eccezioni preliminari e sulla sussistenza dell’interesse ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come difetto assoluto di giurisdizione o sconfinamento del giudice amministrativo, in realtà investissero soltanto errores in iudicando e in procedendo relativi al modo di esercizio della giurisdizione, non il superamento dei limiti esterni della giurisdizione stessa. Il Consiglio di Stato si era limitato a giudicare illegittimi i dinieghi impugnati, valorizzando l’aumento del traffico riservato agli operatori veneziani e applicando i principi di proporzionalità, libertà di iniziativa economica e concorrenza; non aveva sostituito l’amministrazione nelle sue scelte discrezionali né aveva pronunciato sulla legittimità generale dell’intera disciplina del traffico acqueo. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errori di merito o di rito nel modo di esercizio della giurisdizione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La censura di violazione della norma è stata ritenuta estranea al sindacato sulle giurisdizioni, perché diretta a denunciare un preteso errore del giudice amministrativo nella decisione sul petitum e non uno sconfinamento nei poteri dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 1/2012

    Richiamato come parametro dei principi di libertà di iniziativa economica e libera concorrenza invocati dagli operatori NCC.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008

    Richiamato nel quadro della disciplina del trasporto non di linea e delle sue modifiche/sospensioni.

  • art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016

    È richiamato per affermare che la normativa introdotta nel 2008 non ha abrogato la disciplina previgente della legge quadro, ma l’ha integrata, restando quella disciplina vigente nel periodo di sospensione.

  • artt. 3 e 11, L. n. 21/1992

    Le Sezioni Unite vengono richiamate nel senso che tali disposizioni sono rimaste vigenti e applicabili nel periodo di sospensione della disciplina successiva.

  • art. 3 d.l. n. 138/2011

    Richiamato come norma recante l’abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche.

  • art. 49 TFUE

    Utilizzato come parametro della libertà di stabilimento, anche nei rapporti tra imprese taxi e NCC, con limiti solo se misure adeguate, non discriminatorie e proporzionate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non possono essere fatte valere, sotto tale veste, censure che riguardino errori di interpretazione o di applicazione della legge, né vizi processuali interni al giudizio amministrativo.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice amministrativo che, ai fini dell’annullamento di un atto impugnato, valuti il contesto fattuale e regolatorio e il bilanciamento tra interessi pubblici e privati; il superamento dei limiti esterni ricorre solo se il giudice si sostituisce realmente all’amministrazione o al legislatore.
  • In materia di servizi di trasporto non di linea, le limitazioni amministrative all’accesso e alla circolazione devono rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela della concorrenza; un trattamento differenziato può reggere solo se sorretto da un’effettiva e attuale giustificazione di interesse generale.
  • Se l’amministrazione incrementa in modo significativo le opportunità economiche riservate agli operatori autorizzati localmente, può venir meno la giustificazione di una disciplina che precluda o restringa in modo più severo l’accesso agli operatori autorizzati da altri enti, configurandosi una barriera ingiustificata all’entrata nel mercato.
  • La deduzione di illegittimità di un giudicato amministrativo per pretesa ultra-petizione o per errata valutazione dell’interesse ad agire non coincide, di per sé, con un motivo inerente alla giurisdizione e resta estranea al controllo della Corte di cassazione ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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