Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un ente locale aveva convenuto in giudizio l'occupante di alcuni immobili, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di proprietà, il rilascio dei beni e il risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo. L'ente sosteneva di essere divenuto proprietario degli immobili nel 1980 a seguito di cessione bonaria nell'ambito di una procedura espropriativa connessa a un piano di edilizia economica e popolare. La convenuta aveva resistito deducendo che i beni non fossero effettivamente entrati nel patrimonio indisponibile dell'ente, per mancanza di concreta destinazione a pubblico servizio, e aveva spiegato domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'ente e rigettato l'usucapione; la Corte d'appello aveva confermato, qualificando la pretesa come azione di rivendicazione, ritenendo sufficiente la prova del titolo di acquisto dell'ente, escludendo il possesso uti domini dell'occupante e dei suoi danti causa, e affermando comunque la natura di bene del patrimonio indisponibile. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 948 c.c., sostenendo che la domanda originaria era di mero rilascio e non di rivendicazione, con conseguente necessità della c.d. probatio diabolica; 2) violazione degli artt. 826 e 2697 c.c., assumendo che mancasse la prova della concreta destinazione a pubblico servizio e quindi dell'appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 1158 c.c., lamentando omesso esame delle prove testimoniali e erronea valutazione delle prove documentali in punto di usucapione e animus possidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorso confondeva la qualificazione giuridica della domanda con la contestazione del suo merito, limitandosi in sostanza a contestare la fondatezza della domanda di rivendicazione e l'insussistenza della prova dell'usucapione, senza un effettivo attacco al percorso logico della qualificazione compiuta dai giudici di merito. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e perché la motivazione della sentenza d'appello non presentava vizi di anomalia costituzionalmente rilevante. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché esso investiva una ratio decidendi autonoma ma la sentenza restava comunque sorretta dall'altra ratio non scalfita, con conseguente difetto di interesse alla censura residua. Non sono state liquidate spese, perché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso non può trasformare la censura di ultrapetizione in una contestazione della fondatezza nel merito della domanda; il giudice di merito deve attenersi al contenuto sostanziale della pretesa, ma nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La motivazione della sentenza è censurabile solo nei limiti del vizio radicale di motivazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta presente e comprensibile.
La domanda dell'ente è stata qualificata come rivendicazione reale, ma le doglianze del ricorso hanno finito per attaccarne la fondatezza e la prova del diritto, non la qualificazione stessa.
I beni sono stati ritenuti appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente in ragione della loro destinazione nell'ambito del piano di edilizia economica e popolare; la censura sul difetto di concreta destinazione è stata reputata non decisiva nel giudizio di legittimità.
La Corte ha implicitamente confermato che la prova della titolarità dell'ente era stata ritenuta assolta con il titolo di acquisto, mentre l'usucapione non era stata provata dalla parte occupante.
La doglianza sull'usucapione e sull'animus possidendi è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione delle prove e perché la prova del possesso uti domini è stata esclusa in fatto dai giudici di merito.
I motivi formalmente incardinati su violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti inammissibili perché, in concreto, miravano a ottenere una rivalutazione del merito.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Hanno costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo le anomalie motivazionali radicali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nell'individuazione e qualificazione della domanda il giudice di merito deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa e non alla sola formula letterale dell'atto introduttivo.
- La censura per ultrapetizione è inammissibile se, sotto la veste della violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente contesta in realtà la fondatezza nel merito della domanda o la prova dei fatti costitutivi.
- La qualificazione della domanda e la valutazione della sua estensione appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una rivisitazione del merito; sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano in sostanza a un terzo grado di giudizio.
- Quando una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la censura di una sola ratio non consente la cassazione della sentenza se l'altra resta intatta.
- Il controllo sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- In tema di rivendicazione, la prova della proprietà può essere soddisfatta anche mediante il titolo di acquisto, quando la controparte abbia riconosciuto l'originaria titolarità del bene e deduca soltanto un proprio acquisto per usucapione.
- L'usucapione richiede la prova del possesso uti dominus e dell'animus possidendi; se i giudici di merito escludono tale elemento sulla base delle risultanze istruttorie, la relativa censura non può essere veicolata come vizio di legittimità se mira soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
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