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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di euro 19.000 effettuato da un cliente in favore del professionista a fronte di un incarico professionale poi, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di merito, non eseguito. La corte d'appello ha condannato il professionista alla restituzione della somma qualificando la fattispecie come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ravvisando l'arricchimento del professionista e il correlativo depauperamento del cliente, senza causa giustificatrice. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato violazione delle norme sul fascicolo di primo grado e sul riparto dell'onere della prova, lamentando che la corte d'appello avesse deciso senza acquisire il fascicolo di primo grado, con conseguente omesso esame di atti e documenti, in particolare di un'ordinanza di archiviazione penale che, a suo dire, avrebbe smentito la tesi della restituzione dovuta; 2) ha dedotto violazione delle norme sul pagamento e sulla prova dell'imputazione del versamento, sostenendo che dagli atti penali risultava che il cliente non aveva pagato quanto dovuto per le prestazioni svolte e che la somma trattenuta doveva considerarsi saldo degli onorari; 3) ha censurato, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 112 c.p.c., l'interpretazione della domanda attorea, sostenendo che l'azione proposta in citazione fosse diversa da quella accolta dalla corte d'appello, poiché il cliente avrebbe invocato solo la ripetizione dell'indebito e non l'indebito arricchimento o una pretesa fondata sull'opera professionale mai svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi esaminati congiuntamente. Ha affermato che la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non integra, di per sé, un vizio del giudizio d'appello, ma può rilevare solo come difetto di motivazione, a condizione che il ricorrente indichi specificamente quali elementi decisivi, non reperibili aliunde, il giudice avrebbe dovuto trarre da quel fascicolo; onere non assolto nel caso concreto. Quanto alla dedotta ultrapetizione, la Corte ha rilevato che il ricorrente, in sostanza, contestava l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito; tale interpretazione è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione dei criteri ermeneutici, con specifica riproduzione del testo dell'atto interpretato. Anche tale onere non è stato adempiuto. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    La somma versata è stata ricondotta all'azione di arricchimento senza causa, in presenza di arricchimento del professionista e depauperamento del cliente senza giustificazione causale del pagamento.

  • art. 126 disp. att. c.p.c.

    La sua violazione è stata invocata per censurare la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ma la Corte ha escluso che tale omissione comporti automaticamente nullità del giudizio d'appello.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta omissione nell'acquisizione del fascicolo e della prova documentale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un errato governo dell'onere probatorio; la Corte ha però respinto la censura per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'ultrapetizione, qualificando la doglianza come contestazione dell'interpretazione della domanda.

  • art. 347 c.p.c.

    L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado ai sensi di tale norma non è condizione essenziale di validità del giudizio d'appello.

  • art. 651 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; nel testo fornito non emerge una specifica applicazione decisoria della norma da parte della Corte.

  • art. 1193, n. 2, c.c.

    Richiamato per sostenere che il versamento dovesse imputarsi al pagamento degli onorari dovuti; la censura è stata dichiarata infondata per difetto di specificità e prova.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'attore avesse agito per ripetizione dell'indebito; la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà l'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base formale delle censure di violazione di legge dedotte con i motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato insieme alla violazione di legge per contestare l'omesso esame di fatti decisivi e l'interpretazione della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato da versare in ulteriore importo, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina, di per sé, nullità del giudizio d'appello; può rilevare solo come vizio motivazionale se il ricorrente indica specificamente gli elementi decisivi contenuti nel fascicolo che il giudice avrebbe dovuto considerare e che non risultano altrimenti acquisiti.
  • Chi denuncia in cassazione l'omesso esame di documenti o atti contenuti nel fascicolo di primo grado deve riprodurne in ricorso, almeno nei tratti essenziali, il contenuto decisivo e dimostrare la loro rilevanza, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per omesso esame di fatti decisivi, non già per una diversa lettura del contenuto dell'atto.
  • Per contestare efficacemente l'interpretazione di un atto processuale, il ricorrente deve indicare quali criteri ermeneutici siano stati violati, in che modo la motivazione se ne discosti e deve riportare il testo dell'atto interpretato, almeno nelle sue parti essenziali.
  • La doglianza di ultrapetizione non può essere utilizzata per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa qualificazione della pretesa sostanziale, se il giudice si è mantenuto entro il contenuto sostanziale della domanda e nel perimetro del chiesto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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