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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22139/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società in liquidazione avverso una comunicazione preventiva di ipoteca fondata su numerose cartelle esattoriali e su un avviso di addebito relativi a contributi previdenziali e assicurativi. La società deduceva vizi delle notifiche dei titoli presupposti e prescrizione dei crediti. Il tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione. In appello l'INPS sosteneva che alcune cartelle fossero già coperte da giudicati favorevoli all'Istituto, con conseguente irretrattabilità delle pretese contributive. La Corte d'appello respingeva il gravame ritenendo, per una cartella, irrilevanti i precedenti e, per altre cartelle, che la società potesse comunque far valere la prescrizione successiva in sede di opposizione all'esecuzione. In Cassazione l'INPS denunciava violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato formatosi su alcune cartelle e per aver la Corte escluso l'effetto preclusivo delle precedenti decisioni di inammissibilità per tardività; ADER proponeva ricorso incidentale riproducendo le medesime censure; INAIL proponeva un distinto ricorso incidentale contro la declaratoria di improcedibilità del proprio appello incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'INPS, nonché i due motivi del ricorso incidentale di ADER, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato sia nel negare rilevanza al giudicato formatosi sulla cartella già parzialmente annullata, sia nel non attribuire valore di giudicato sostanziale alle pronunce di inammissibilità delle precedenti opposizioni, dalle quali deriva la definitività della pretesa e quindi l'applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. Il ricorso incidentale di INAIL è stato dichiarato inammissibile perché tardivo e proposto in relazione a un autonomo rapporto processuale non investito dall'impugnazione principale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    La Corte lo richiama per affermare che la definitività della pretesa contributiva derivante da precedenti giudizi sfavorevoli al debitore impedisce di rimettere in discussione il credito nella successiva opposizione alla comunicazione preventiva di ipoteca; le decisioni di inammissibilità per tardività delle opposizioni precedenti assumono rilievo quale fonte della pretesa definitiva.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale formatosi sulle precedenti decisioni impedisce di contestare nuovamente il credito già definito e incide sul regime di prescrizione applicabile.

  • art. 2953 c.c.

    Il diritto alla riscossione fondato su accertamento divenuto definitivo per sentenza passata in giudicato è soggetto alla prescrizione decennale dell'actio iudicati, anche se la sentenza che ha reso definitiva la pretesa sia una pronuncia di inammissibilità dell'originario ricorso.

  • art. 615 c.p.c.

    La società può proporre opposizione all'esecuzione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per far valere la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, ma ciò non esclude l'operatività del giudicato formatosi sulla pretesa definitivamente accertata.

  • art. 334 c.p.c.

    Viene richiamato per affermare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando l'impugnazione principale rimetta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza anche rispetto all'impugnante incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    Rileva, nel quadro dell'impugnazione incidentale tardiva in Cassazione, insieme agli artt. 334 e 343 c.p.c., per delimitare i presupposti di ammissibilità dell'impugnazione proposta da INAIL.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del sindacato di legittimità dedotto dai ricorrenti per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato da ADER come norma violata in relazione alla valutazione delle risultanze processuali e dei precedenti giudizi.

  • artt. 436, 291, 164 e 421 c.p.c.

    Sono richiamati da INAIL per contestare la declaratoria di improcedibilità del proprio appello incidentale e la mancata concessione di un termine o rinvio per il deposito della prova di notifica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato da INAIL a sostegno della doglianza relativa alla compressione del diritto di difesa per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato da INAIL a sostegno delle censure processuali contro la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale di INAIL.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La pronuncia di inammissibilità o di rigetto di un'opposizione proposta contro una cartella di pagamento, se passata in giudicato, rende definitiva la pretesa creditoria e ne determina la trasformazione in credito assoggettato alla prescrizione decennale dell'actio iudicati.
  • Ai fini dell'efficacia preclusiva del giudicato non rileva che la precedente decisione sia una pronuncia di rito, ove essa abbia comunque chiuso il processo e reso definitiva la pretesa azionata.
  • Quando una cartella abbia già formato oggetto di precedente giudicato, il giudice successivo non può annullarla integralmente se il giudicato ne ha invece già confermato parzialmente il contenuto.
  • L'opposizione all'esecuzione proposta contro una misura cautelare o esecutiva successiva può far valere la prescrizione sopravvenuta, ma non consente di eludere gli effetti del giudicato formatosi sulla pretesa definita da precedenti sentenze.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'impugnazione principale è idonea a rimettere in discussione l'assetto di interessi che la sentenza aveva definito anche rispetto all'impugnante incidentale; in caso di rapporto autonomo non investito dal ricorso principale, l'impugnazione incidentale tardiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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