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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31172/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società agricola su istanza di alcuni lavoratori dipendenti. Il ricorrente ha riferito di avere tempestivamente inviato telematicamente il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ma il deposito aveva generato una prima e poi una terza ricevuta PEC con messaggio di "errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente", senza successiva iscrizione a ruolo né fissazione dell'udienza. Egli ha quindi chiesto alla corte di appello, in via principale, di iscrivere a ruolo il reclamo e fissarne la discussione, sostenendo che il deposito dovesse considerarsi validamente effettuato e tempestivo secondo le regole del processo telematico; in subordine ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo che la mancata definizione del deposito dipendesse da causa non imputabile e che la cancelleria, non inviando la quarta PEC di accettazione o un rifiuto definitivo, avesse ingenerato un affidamento tutelabile. La corte territoriale aveva invece ritenuto che il reclamo non si fosse perfezionato e fosse quindi da considerare mai proposto, dichiarandolo comunque inammissibile per tardività e negando la rimessione in termini per difetto di prova della causa non imputabile e per l'inerzia serbata per oltre quattro anni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione delle norme sul deposito telematico e dell'art. 18 l. fall.; violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per avere richiesto la prova della buona fede anziché della causa non imputabile e per non avere valorizzato la mancanza di un rifiuto definitivo della cancelleria; nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel deposito telematico, la seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna) rileva per la tempestività, ma l'efficacia del deposito è subordinata al positivo completamento delle fasi successive, incluse la terza e la quarta PEC; se una di queste fasi ha esito negativo, il deposito non è efficace perché non raggiunge lo scopo. Nel caso concreto il messaggio di "errore imprevisto" nella terza PEC impediva di considerare perfezionato ed efficace il reclamo. A fronte di tale esito, il ricorrente avrebbe dovuto reagire tempestivamente, mediante un nuovo deposito nei termini oppure, se già decaduto, con una immediata istanza di rimessione in termini. La richiesta formulata dopo oltre quattro anni è stata ritenuta incompatibile con l'istituto della rimessione in termini, che presuppone una reazione tempestiva rispetto alla causa non imputabile. La censura sulla motivazione è stata respinta perché diretta in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento di tardività e non l'effettiva intelligibilità della motivazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo telematico, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC rileva per la tempestività del deposito, ma non basta da sola a rendere l'atto definitivamente efficace se non si completa positivamente l'iter con le successive verifiche e accettazione della cancelleria.
  • Se il deposito telematico non si perfeziona per esito negativo delle successive fasi, la parte ha l'onere di attivarsi senza indugio, mediante nuovo deposito nei termini oppure, se maturata la decadenza per causa non imputabile, mediante tempestiva istanza di rimessione in termini.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone non solo la non imputabilità della decadenza, ma anche una reazione diligente e in un termine ragionevole rispetto all'evento impeditivo.
  • La censura di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico della decisione; non quando la parte si limiti a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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