Cassazione Civile, Ordinanza n. 31172/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società agricola su istanza di alcuni lavoratori dipendenti. Il ricorrente ha riferito di avere tempestivamente inviato telematicamente il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ma il deposito aveva generato una prima e poi una terza ricevuta PEC con messaggio di "errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente", senza successiva iscrizione a ruolo né fissazione dell'udienza. Egli ha quindi chiesto alla corte di appello, in via principale, di iscrivere a ruolo il reclamo e fissarne la discussione, sostenendo che il deposito dovesse considerarsi validamente effettuato e tempestivo secondo le regole del processo telematico; in subordine ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo che la mancata definizione del deposito dipendesse da causa non imputabile e che la cancelleria, non inviando la quarta PEC di accettazione o un rifiuto definitivo, avesse ingenerato un affidamento tutelabile. La corte territoriale aveva invece ritenuto che il reclamo non si fosse perfezionato e fosse quindi da considerare mai proposto, dichiarandolo comunque inammissibile per tardività e negando la rimessione in termini per difetto di prova della causa non imputabile e per l'inerzia serbata per oltre quattro anni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione delle norme sul deposito telematico e dell'art. 18 l. fall.; violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per avere richiesto la prova della buona fede anziché della causa non imputabile e per non avere valorizzato la mancanza di un rifiuto definitivo della cancelleria; nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel deposito telematico, la seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna) rileva per la tempestività, ma l'efficacia del deposito è subordinata al positivo completamento delle fasi successive, incluse la terza e la quarta PEC; se una di queste fasi ha esito negativo, il deposito non è efficace perché non raggiunge lo scopo. Nel caso concreto il messaggio di "errore imprevisto" nella terza PEC impediva di considerare perfezionato ed efficace il reclamo. A fronte di tale esito, il ricorrente avrebbe dovuto reagire tempestivamente, mediante un nuovo deposito nei termini oppure, se già decaduto, con una immediata istanza di rimessione in termini. La richiesta formulata dopo oltre quattro anni è stata ritenuta incompatibile con l'istituto della rimessione in termini, che presuppone una reazione tempestiva rispetto alla causa non imputabile. La censura sulla motivazione è stata respinta perché diretta in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento di tardività e non l'effettiva intelligibilità della motivazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
individua i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza fatti valere con il ricorso.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
richiamato quale disciplina del deposito telematico degli atti processuali.
art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato quale regola tecnica sul perfezionamento del deposito telematico.
norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
richiamato in relazione al principio di strumentalità delle forme e alla verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto.
la rimessione in termini richiede che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile e che la parte si attivi tempestivamente.
richiamato per il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma di modifica richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo telematico, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC rileva per la tempestività del deposito, ma non basta da sola a rendere l'atto definitivamente efficace se non si completa positivamente l'iter con le successive verifiche e accettazione della cancelleria.
- Se il deposito telematico non si perfeziona per esito negativo delle successive fasi, la parte ha l'onere di attivarsi senza indugio, mediante nuovo deposito nei termini oppure, se maturata la decadenza per causa non imputabile, mediante tempestiva istanza di rimessione in termini.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone non solo la non imputabilità della decadenza, ma anche una reazione diligente e in un termine ragionevole rispetto all'evento impeditivo.
- La censura di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico della decisione; non quando la parte si limiti a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
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