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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito, nel quale i correntisti contestavano alla banca l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano la restituzione delle somme indebitamente addebitate. In primo grado il tribunale aveva ricalcolato il saldo, riconoscendo un indebito da anatocismo e condannando la banca alla restituzione di una somma inferiore rispetto a quella domandata, dopo compensazione con un controcredito della banca. In appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva e poi definitiva, ha escluso ogni capitalizzazione degli interessi, ha ritenuto che il ricalcolo dovesse partire dal 1994 per effetto della documentazione prodotta, ha applicato gli interessi al tasso legale per nullità della clausola sugli interessi convenzionali per indeterminatezza, e all'esito della consulenza tecnica ha rideterminato il saldo finale a credito della banca, condannando inoltre i correntisti a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio d'appello in attesa della decisione sul ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva; 2) violazione degli artt. 2033 c.c. e 112 c.p.c. per asserita riqualificazione dell'azione di ripetizione d'indebito in azione di accertamento del credito e per l'uso della CTU senza domanda riconvenzionale della banca; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per pretesa violazione del giudicato sulla qualificazione dell'azione; 4) violazione dell'art. 1419 c.c. per ritenuta illegittimità dell'applicazione degli interessi legali in sostituzione di quelli convenzionali nulli; 5) violazione dell'art. 2033 c.c. per avere la corte d'appello negato il diritto del correntista a cumulare le somme già restituite in esecuzione della sentenza di primo grado con il maggiore importo che assumevano ancora spettante; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite nonostante la loro pretesa sostanziale vittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché privo di specificità e autosufficienza: i ricorrenti non avevano indicato adeguatamente il contenuto del precedente ricorso per cassazione né il suo deposito nel fascicolo di merito, sicché non era possibile verificare la pretesa pregiudizialità idonea a imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. Ha respinto il secondo e il terzo motivo affermando che l'azione di ripetizione di indebito proposta dai correntisti comportava necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un eventuale credito della banca, senza che ciò integri una diversa qualificazione dell'azione o violi il giudicato; inoltre la CTU contabile era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha rigettato il quarto motivo osservando che, una volta dichiarata la nullità della clausola sugli interessi convenzionali per indeterminatezza, trova applicazione la disciplina degli interessi legali sui crediti liquidi ed esigibili ex art. 1282 c.c., sicché non occorreva una specifica norma sostitutiva indicata dai ricorrenti. Ha respinto il quinto motivo perché, riformata la sentenza di primo grado, l'importo restituito in esecuzione di essa non era più dovuto e non poteva essere sommato a un diverso credito derivante dal ricalcolo. Ha infine rigettato il sesto motivo rilevando che la compensazione totale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza esclusa nel caso concreto. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria del processo richiede una concreta e specifica dimostrazione della pregiudizialità; nel caso la censura era carente di specificità e autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata la base formale delle censure di violazione di legge mosse dai ricorrenti, ma non ha condotto all'accoglimento di alcun motivo.

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di ripetizione di indebito bancario implica l'accertamento del saldo effettivo del rapporto e dell'eventuale controcredito della banca.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice, nel decidere sulla ripetizione d'indebito, accerta il saldo del conto e il controcredito della banca, perché ciò è logicamente compreso nella domanda.

  • art. 2909 c.c.

    non si forma giudicato sulla mera qualificazione dell'azione quando la questione di merito devoluta in appello investe gli stessi effetti della domanda proposta.

  • art. 1419 c.c.

    la nullità della clausola sugli interessi convenzionali non impedisce, nel caso trattato, l'applicazione degli interessi legali sui crediti liquidi ed esigibili.

  • art. 1282 c.c.

    i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto

    costituisce il fondamento dell'applicazione degli interessi legali in sostituzione di quelli convenzionali invalidi.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista contro la banca, il giudice deve verificare il saldo effettivo del rapporto e può accertare anche l'eventuale controcredito dell'istituto, senza che ciò integri una domanda nuova o un vizio di ultrapetizione.
  • La deduzione di un error in procedendo impone al ricorrente per cassazione un onere particolarmente rigoroso di specificità e autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti rilevanti, il loro contenuto essenziale e la loro collocazione nel fascicolo, senza che la Corte debba ricercarli autonomamente.
  • La nomina e l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un uso manifestamente illogico o giuridicamente errato di tale potere.
  • Quando una clausola sugli interessi convenzionali è nulla per indeterminatezza, la disciplina degli interessi legali può operare in applicazione del regime degli interessi di diritto sui crediti liquidi ed esigibili, senza che sia necessario un diverso accertamento costitutivo della parte avversa.
  • La compensazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; in presenza di soccombenza reciproca o di valutazioni rimesse al merito, la decisione del giudice non è censurabile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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