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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32235/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012: uno emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, con recupero a tassazione di maggiori redditi per disconoscimento di costi di sponsorizzazione ritenuti non inerenti e per costi fatturati nell'anno successivo a quello accertato; l'altro emesso nei confronti della socia al 99%, per trasparenza in proporzione alla partecipazione. La CTP aveva accolto i ricorsi, la CTR li aveva accolti solo parzialmente. In cassazione ricorrono sia la società sia la socia, con due motivi. Dalla documentazione emerge però che la società era già cessata e cancellata dal registro imprese prima della proposizione del ricorso per cassazione; inoltre, dagli atti di merito non risulta la partecipazione dell'altro socio titolare dell'1%, nonostante la natura unitaria dell'accertamento sui redditi societari e dei soci. Il ricorso della società viene quindi impugnato sul presupposto della sopravvenuta inesistenza del mandato conferito da soggetto estinto; per la posizione della socia si deduce implicitamente la necessità del contraddittorio con tutti i soci quali litisconsorti necessari nei giudizi aventi a oggetto rettifiche dei redditi di società di persone.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società cessata, perché la procura speciale al difensore è stata conferita quando la società era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese e dunque il mandato è giuridicamente inesistente. Quanto al ricorso della socia in proprio, la Corte rileva d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio pretermesso, litisconsorte necessario nei giudizi tributari relativi alla rettifica dei redditi di società di persone e dei soci, e dichiara la nullità dell'intero giudizio di merito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che dovrà integrare il contraddittorio e rinnovare il giudizio, provvedendo anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento del maggior reddito d'impresa mediante rettifica della dichiarazione sulla base del disconoscimento di costi non inerenti o non riferibili all'anno di competenza.

  • art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari quando il rapporto sostanziale è inscindibile e vi è litisconsorzio necessario, pena la nullità assoluta del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via sistematica dalla tassonomia dell'onere della prova, ma non risulta applicato espressamente nel decisum; non determinabile un'interpretazione specifica dal testo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo alla rettifica dei redditi di una società di persone e dei redditi dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario di tutti i soggetti interessati; se anche uno solo è pretermesso e il giudice non dispone l'integrazione del contraddittorio, il giudizio è nullo in modo assoluto e la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società già cancellata dal registro delle imprese è inammissibile quando la procura speciale al difensore sia stata conferita dopo l'estinzione, perché manca un valido mandante e il mandato è giuridicamente inesistente.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto atti impositivi emessi nei confronti di società di persone e soci, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari travolge l'intero giudizio di merito e impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio.
  • La verifica della legittimazione processuale alla proposizione del ricorso in cassazione deve essere compiuta anche d'ufficio e prima dell'esame del merito, poiché la validità della procura speciale è presupposto indefettibile dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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