Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33550/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA per un anno d'imposta, cui seguiva un controllo dell'Ufficio e la contestazione di maggiore IVA per un periodo precedente, in relazione alla detrazione di costi fatturati come operazioni oggettivamente inesistenti. La società contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; in appello, dopo il sopravvenuto fallimento e la riassunzione del giudizio, la sentenza di merito confermava l'annullamento dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto che, per fondare la pretesa erariale, occorressero prove "certe" e non anche presunzioni semplici, escludendo quindi l'idoneità probatoria degli indizi valorizzati dall'Ufficio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR aveva erroneamente preteso una prova diretta e aveva negato rilievo alla prova presuntiva, mentre l'Ufficio aveva dedotto plurimi elementi indiziari (tempi dei lavori e delle fatture, note di credito successive, descrizioni generiche delle prestazioni) idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti di inesistenza oggettiva delle operazioni; in tale situazione, spettava al contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'inesistenza oggettiva delle operazioni IVA può essere dimostrata dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici e, una volta raggiunta tale prova indiziaria, incombe sul contribuente l'onere di provare il contrario. Il fallimento intimato non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sulla detrazione IVA, nel contesto della ripartizione dell'onere probatorio sulle operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma in materia di accertamento IVA, nel contesto della legittimità della pretesa erariale fondata su elementi presuntivi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'onere della prova, che può essere assolto dall'Amministrazione anche tramite presunzioni semplici e si ribalta sul contribuente quanto alla prova contraria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulla nozione di presunzione semplice, ritenuta utilizzabile nel giudizio tributario

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quale norma sui requisiti delle presunzioni semplici, considerate idonee a sorreggere l'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'oggettiva inesistenza delle operazioni può essere provata dall'Amministrazione finanziaria anche tramite presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, l'onere di dimostrare l'effettiva realtà delle prestazioni e la conseguente spettanza della detrazione IVA e della deduzione dei costi grava sul contribuente.
  • La sola esibizione della fattura, della contabilità formalmente regolare o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione quando tali documenti possano essere stati utilizzati per rappresentare un'operazione fittizia.
  • È erronea la decisione di merito che pretenda dall'Amministrazione una prova diretta e "certa" dell'inesistenza delle operazioni, escludendo in radice il rilievo delle presunzioni semplici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.