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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11318/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in anni anteriori all'anno accademico 1991/1992, assumendo che lo Stato avesse tardivamente e incompletamente recepito le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE sulla adeguata remunerazione degli specializzandi. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo alcune domande e rigettato le altre per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto ritenendo prescritte le pretese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, a seconda delle posizioni individuali, soprattutto: errata decorrenza della prescrizione; omessa pronuncia su alcune questioni; mancato esame di atti interruttivi della prescrizione; erronea quantificazione del danno sulla base dell'art. 11 l. n. 370/1999 anziché del d.lgs. n. 257/1991; diritto agli interessi compensativi e alla rivalutazione; violazione di norme costituzionali e sovranazionali; necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE; e censura sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate quasi tutte le doglianze, accogliendo però il solo motivo di Francesco Marcianò relativo all'omesso esame di un fatto decisivo: l'esistenza di una istanza del 3 luglio 2001, documentata in atti, idonea a interrompere la prescrizione. Per gli altri ricorsi ha confermato l'indirizzo consolidato sulla decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999 e sull'inammissibilità delle ulteriori censure.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi; ha accolto soltanto il quarto motivo del ricorso di Francesco Marcianò, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame e per le spese. Ha rigettato il ricorso di Rosa Sciarpelletti e dichiarato inammissibili gli altri ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti diversi dal Marcianò.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi proposti contro il medesimo provvedimento vanno riuniti e trattati unitariamente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    sono inammissibili i motivi che contrastano con un orientamento di legittimità consolidato e non offrono argomenti idonei a un suo superamento.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    il vizio processuale è inammissibile se la violazione denunciata non è decisiva e non incide sul contenuto della decisione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    i motivi sono inammissibili quando non indicano specificamente atti e documenti rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per la deduzione dei vari vizi di legittimità, ma la Corte distingue tra errori motivazionali, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione del diritto risarcitorio.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per la Corte, nel caso dei medici specializzandi il dies a quo è collegato alla legge n. 370/1999.

  • art. 2938 c.c.

    la prescrizione non può essere rilevata oltre i limiti e con modalità non consentite; una doglianza sul punto è stata però ritenuta infondata/inammissibile nel caso concreto.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per la dedotta interruzione della prescrizione tramite istanza stragiudiziale.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato in relazione all'effetto interruttivo/ricognitivo della richiesta del 2001.

  • art. 2946 c.c.

    è il termine di prescrizione ordinario decennale applicato alla pretesa risarcitoria.

  • art. 101 Cost.

    non è violato dal giudice che si conforma alla giurisprudenza di legittimità, perché ciò costituisce applicazione della legge interpretata dalla Corte di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte esclude la decisività delle censure quando i motivi non sarebbero comunque fondati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla valutazione della documentazione interruttiva e sull'asserito travisamento del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente/contraddittoria.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    indicato come fase processuale di produzione del documento che prova l'atto interruttivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme all'ulteriore contributo unificato.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni soggetti con sentenze irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato e fissando il dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999; costituisce anche parametro di quantificazione del danno, sostituendo l'originaria obbligazione risarcitoria con una obbligazione di valuta.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato come disciplina di trasposizione e parametro economico invocato da alcuni ricorrenti, ma la Corte ribadisce che per i medici anteriori al regime a pieno recepimento resta applicabile la disciplina poi monetizzata dall'art. 11 l. n. 370/1999.

  • d.lgs. 19 novembre 1999, n. 517

    richiamato dai ricorrenti come momento di decorrenza della prescrizione, ma la Corte lo esclude.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    richiamato in relazione alla disciplina successiva dei medici specializzandi, applicabile solo per gli anni accademici successivi stabiliti dai differimenti normativi.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1 Prot. n. 1 CEDU

    invocato come parametro sul pacifico godimento dei beni, ma le doglianze sono ritenute infondate nel quadro della quantificazione prevista dalla legge nazionale.

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    sono la fonte eurounitaria la cui tardiva e incompleta attuazione ha dato origine alla pretesa risarcitoria dei medici specializzandi.

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata nel ragionamento sulla disciplina dei medici specializzandi, senza introdurre un diverso criterio sulla misura della borsa per i periodi anteriori.

  • Direttiva 2005/36/CE

    la Corte osserva che nulla muta rispetto alla misura della remunerazione precedente.

Massime di principio

  • In materia di risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE, la prescrizione del diritto decorre dal momento in cui l'ordinamento interno rende ragionevolmente certo al danneggiato che lo Stato non adotterà ulteriori misure di adempimento; nel caso dei medici specializzandi tale momento è stato individuato nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
  • Il consolidato orientamento di legittimità sulla decorrenza della prescrizione non può essere superato mediante il solo richiamo a pronunce di merito difformi o a dubbi giurisprudenziali non più attuali; ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è necessaria una critica realmente idonea a scalfire la nomofilachia.
  • La presenza di eventuali incertezze sulla giurisdizione o sulla qualificazione dell'azione non impedisce, di per sé, il decorso della prescrizione, perché il diritto può essere fatto valere anche con iniziative stragiudiziali e l'eventuale errore sul giudice può essere rimediato con gli strumenti processuali previsti.
  • L'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione è decisivo quando il documento, tempestivamente indicato e prodotto, sia potenzialmente idoneo a incidere sul risultato della lite; in tal caso la sentenza va cassata limitatamente alla posizione del ricorrente interessato.
  • La disciplina economica introdotta dall'art. 11 l. n. 370/1999 integra una aestimatio del danno da ritardo nell'attuazione delle direttive, sostituendo alla precedente pretesa risarcitoria un'obbligazione di valuta; ne consegue che, salvo prova di un maggior danno, spettano gli interessi legali dalla messa in mora e non la rivalutazione automatica.
  • La censura di omessa pronuncia o di vizio procedimentale è inammissibile se la questione non è decisiva, cioè se la domanda o il motivo non avrebbero comunque potuto condurre a una decisione diversa per la loro manifesta infondatezza.
  • Il giudice di merito che si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non viola l'art. 101 Cost., poiché applica la legge così come interpretata dal giudice di legittimità nell'esercizio della funzione nomofilattica.
  • Per contestare efficacemente la valutazione di atti e documenti ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessario soddisfare l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c. e dimostrare la decisività del fatto storico non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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