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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti, quali amministratori di sostegno di due soggetti investitori, hanno impugnato la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della domanda proposta dai loro amministrati per la risoluzione del contratto quadro di negoziazione e dell’operazione di acquisto di bond argentini per complessivi euro 158.315,24, con conseguenti domande risarcitorie. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’adesione degli investitori all’offerta pubblica di scambio della Repubblica Argentina del 2010 avesse effetto novativo, estinguendo il rapporto originario e i profili risarcitori ad esso connessi; aveva inoltre reputato temeraria la prosecuzione della lite e condannato i soccombenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c., 1453 c.c. e 1223 c.c., per avere la sentenza trascurato un’asserita autonoma domanda risarcitoria in appello; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tale domanda; 3) violazione degli artt. 1223 c.c., 2041 c.c., 1219 e 1282 c.c. per avere compensato il lucro ottenuto con l’offerta di scambio con il danno invocato e liquidato interessi sulle somme percepite; 4) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertata natura novativa dell’adesione all’offerta di scambio, espressamente estesa dagli stessi investitori a ogni profilo della domanda originaria. Inoltre, i motivi relativi alla pretesa domanda autonoma e all’omessa pronuncia sono stati giudicati carenti di autosufficienza, poiché non indicavano il contenuto preciso della domanda, né come, dove e quando fosse stata ritualmente introdotta e coltivata. Anche la censura contro la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata respinta come inammissibile, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché la mala fede o colpa grave potevano desumersi anche dall’omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla legittimazione/interesse ad agire, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in tema di risoluzione del contratto; la censura non è stata esaminata nel merito perché non pertinente rispetto alla qualificazione novativa data ai fatti.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al risarcimento del danno e al nesso tra danno e conseguenze patrimoniali; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotto vizio di omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nella censura sul computo del lucro e della perdita, ma senza incidere sull’esito per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla decorrenza degli effetti patrimoniali, senza scrutinio nel merito.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato sulla decorrenza degli interessi, ma la censura è stata respinta come inammissibile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità aggravata può fondarsi anche sull’omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti, oltre che sulla consapevolezza dell’infondatezza in diritto della pretesa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità della sentenza/omessa pronuncia invocata, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto se la decisione di merito poggia su un accertamento assorbente non specificamente censurato.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che la parte indichi in modo autosufficiente il contenuto della domanda asseritamente ignorata e dimostri la sua rituale introduzione e coltivazione nei gradi di merito.
  • La censura sulla quantificazione del danno o sulla compensazione tra vantaggio economico e preteso pregiudizio non è esaminabile se presuppone un quadro fattuale diverso da quello definitivamente accertato dal giudice di merito.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere ravvisata non solo quando la parte agisca consapevolmente con una pretesa infondata in diritto, ma anche quando ometta di allegare circostanze fattuali decisive per la corretta ricostruzione della controversia.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, quando la critica mira sostanzialmente a sovvertire l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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