Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente, socia al 40% di una società a responsabilità limitata, aveva ricevuto un avviso di accertamento a lei intestato per maggior reddito da partecipazione, conseguente a una ripresa fiscale emessa nei confronti della società per l'anno d'imposta 2007, fondata sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio limitandosi a richiamare, per relationem, una propria precedente decisione resa nel giudizio relativo alla società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., perché la CTR non aveva esplicitato l'iter logico-giuridico seguito e non aveva reso comprensibile la ratio decidendi; 2) violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio aveva fondato legittimamente la pretesa su presunzioni e documentazione emersa in verifica, mentre la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non provata la ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente, perché priva dell'effettiva esposizione delle censure dell'appellante e delle ragioni del loro rigetto, limitandosi a un rinvio per relationem a una precedente decisione senza illustrare il contenuto motivazionale necessario. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione processuale è stata veicolata come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
La sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della legittimità della ripresa fiscale e dell'uso di presunzioni nei controlli tributari.
Norma richiamata per contestare la valutazione dell'onere della prova operata dal giudice di merito.
La Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione resta ammissibile quando la motivazione sia obiettivamente incomprensibile o solo apparente.
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando, pur contenendo un testo graficamente esistente, non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la concreta ratio decidendi.
- Il rinvio per relationem a una precedente decisione non è di per sé sufficiente a integrare la motivazione se non vengono esposti il contenuto della decisione richiamata, le censure dell'appellante e le ragioni della loro disattesa.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale rileva quando la motivazione scende sotto il cosiddetto "minimo costituzionale", ossia quando risulta obiettivamente incomprensibile o meramente apparente.
- L'omessa illustrazione delle doglianze dell'appellante e delle ragioni di conferma o riforma della decisione impugnata impedisce l'individuazione del thema decidendum e determina nullità della sentenza.
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