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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30068/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Due avvocati, cessato il mandato, ottennero decreto ingiuntivo per il residuo compenso asseritamente dovuto per attività giudiziali civili e stragiudiziali connesse. Il destinatario del decreto propose opposizione deducendo, da un lato, l’esistenza di accordi sui compensi, la sproporzione rispetto alla quantità e qualità dell’attività svolta e la mancata sottoscrizione delle parcelle; dall’altro, i professionisti resistettero eccependo l’inammissibilità/improcedibilità dell’opposizione per asserito deposito tardivo. Il Tribunale, dopo avere disposto il mutamento del rito in sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011, decise in composizione collegiale senza una nuova udienza davanti al collegio, accogliendo solo in parte l’opposizione e liquidando un importo inferiore. In Cassazione il debitore ricorse per nullità del procedimento e dell’ordinanza, sostenendo che discussione e precisazione delle conclusioni erano avvenute davanti al solo giudice relatore, mentre il collegio era stato designato solo dopo la rimessione in decisione; i professionisti proposero ricorso incidentale reiterando l’eccezione di tardività dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso incidentale, ritenendo tempestiva l’opposizione perché la citazione era stata notificata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, nel caso di introduzione con citazione, rileva la notificazione e non il successivo deposito/ iscrizione a ruolo. Ha invece accolto il ricorso principale, ravvisando la nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata per violazione delle regole sul rito speciale: nelle controversie per compensi professionali degli avvocati soggette all’art. 14 d.lgs. 150/2011, la trattazione non solo istruttoria ma anche discussione e precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti al collegio; poiché nel caso concreto due componenti del collegio non avevano assistito alla discussione, la decisione è stata assunta in violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità ex art. 158 c.p.c. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione collegiale anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con citazione, il termine decadenziale va verificato con riguardo alla notificazione dell’atto introduttivo, non al suo deposito successivo.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Le controversie sugli onorari, diritti e spese degli avvocati per prestazioni giudiziali civili e connesse attività stragiudiziali sono soggette a rito sommario e devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale; la trattazione deve avvenire davanti al collegio.

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    È ammessa la delega al componente del collegio solo per l’assunzione dei mezzi istruttori; le ulteriori attività processuali restano riservate al collegio.

  • art. 276 c.p.c.

    La decisione deve essere deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione; se la discussione avviene davanti a un giudice diverso da quello che compone il collegio decidente, si verifica violazione della norma.

  • art. 158 c.p.c.

    La violazione delle regole sulla costituzione del giudice comporta nullità insanabile del provvedimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio denunciato è stato qualificato come nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata per violazione di norme processuali.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti con citazione, la tempestività dell’opposizione si valuta in base alla notificazione dell’atto di opposizione entro il termine di legge, non al successivo deposito della citazione iscritta a ruolo.
  • Nelle controversie per compensi professionali degli avvocati disciplinate dal rito speciale del d.lgs. 150/2011, la delega al giudice relatore può riguardare solo l’istruttoria; discussione della causa e precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti al collegio.
  • La decisione assunta da un collegio i cui componenti non abbiano assistito alla discussione prevista dal rito applicabile integra violazione delle regole sulla costituzione del giudice e determina nullità del provvedimento.
  • Quando il vizio attiene a un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la dedotta nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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