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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5743/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento individuale per giusta causa (addebito di grave insubordinazione tenuto conto di comportamenti offensivi e inadempienti tenuti durante un corso aziendale sulla sicurezza del 20.4.2017) e richiesta, in primo grado, del pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario (periodo novembre 2012 - aprile 2017). Il ricorrente contestava inoltre la valutazione probatoria dei dischi cronotachigrafi e la mancata considerazione della presunta irregolare tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sono state confermate le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano: il licenziamento è legittimo per grave insubordinazione (richiamata la lettera di contestazione e i comportamenti tenuti durante il corso), mentre la domanda relativa al lavoro straordinario è stata respinta per mancata prova da parte del lavoratore. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, sindacato non consentito in sede di legittimità, e ha dichiarato inammissibili o infondati i profili sollevati sul rilievo probatorio e sull'onere della prova. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Norma che disciplina il recesso per giusta causa; la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti accertati integrassero la fattispecie di grave insubordinazione idonea a giustificare il licenziamento. La Cassazione ricorda che la verifica della sussistenza concreta degli elementi è valutazione di merito.

  • art. 69 CCNL

    art. 69, n. 5 e art. 69, n. 3 CCNL

    Il CCNL contempla distinte fattispecie disciplinari: punto 5 (grave insubordinazione verso i superiori) e punto 3 (inosservanza di una misura di sicurezza). La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti fossero riconducibili al n.5 e non al n.3.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova. La Corte ha confermato che l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario grava sul lavoratore e non è ravvisabile un'inversione dell'onere probatorio da parte del giudice.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Art.115 (mezzi di prova e valutazione) e art.116 (inferenze e poteri del giudice): la Corte ha precisato che la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in motivo di cassazione per rivalutazione del fatto. L'inosservanza di un ordine di esibizione può rilevare come argomento di prova a discrezione del giudice ai sensi dell'art.116, comma 2.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5

    Definisce i motivi di cassazione e i limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha ribadito che non è consentita la rinnovata valutazione del materiale probatorio (n.3) né un sindacato ampio sulla motivazione se non in casi di manifesta carenza o illogicità (n.4) e che l'omesso esame di fatto decisivo (n.5) è sindacabile solo se il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 370 c.p.c. (4° comma) / d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    art. 370 c.p.c., quarto comma (come inserito dal d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

    Richiamata la nozione di 'doppia conforme' (due gradi di merito che confermano la stessa valutazione) quale elemento che limita l'azione di cassazione sulla questione del licenziamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese di lite: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Previsione sull'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente: la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'importo aggiuntivo.

  • d.l. n. 83/2012 convertito in l. n. 134/2012

    d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012 (modifica art. 360 c.p.c.)

    Richiamata la modifica legislativa che ha ristretto il sindacato di cassazione sulla motivazione (modifica del n.5 dell'art.360), limitando l'ammissibilità dei motivi per omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • In materia di lavoro, l'onere della prova dello svolgimento di lavoro straordinario grava sul lavoratore: documentazione generica o parziale può essere insufficiente.
  • La valutazione della credibilità delle prove e l’apprezzamento dei fatti concreti spettano al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per violazioni di legge, carenza logica/motivazionale manifesta o errori nell'attribuzione dell'onere probatorio.
  • La mancata esibizione di documenti richiesta dal giudice può essere considerata dal giudice di merito come elemento favorevole alla controparte, ma la valutazione è discrezionale e non automaticamente sanzionatoria.
  • Quando vi è una 'doppia conforme' (due gradi di merito che confermano la stessa decisione sul licenziamento), la possibilità di ottenere la cassazione è fortemente limitata.
  • Per contestare in cassazione l'applicazione concreta di una norma (es. giusta causa), non è sufficiente chiedere una diversa rivalutazione dei fatti; bisogna dimostrare incoerenza o irragionevolezza della sussunzione rispetto agli standard normativi.
  • Le questioni non tempestivamente sollevate nei gradi precedenti possono essere dichiarate nuove e quindi inammissibili in cassazione.
  • Nel caso di contestazioni disciplinari legate a condotte durante corsi o momenti aziendali, è determinante la specificità della lettera di contestazione e la valutazione complessiva del comportamento del lavoratore alla luce del CCNL e del codice civile.

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