Cassazione Civile, Sentenza n. 5756/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal lavoratore per tardività rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 1, comma 58, legge n. 92/2012. Il ricorrente contestava che la comunicazione telematica della cancelleria non potesse essere equiparata alla notificazione e che la pec inviata era formalmente imprecisa; proponeva inoltre censure di merito in tema di whistleblowing, violazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, tardività delle contestazioni disciplinari e insussistenza del fatto e chiedeva la riforma della pronuncia sulla illegittimità/ritorsività del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per non aver contrastato le argomentazioni della Corte territoriale. Ha confermato il principio che, nel rito 'Fornero', il termine di 30 giorni per proporre reclamo decorre dalla comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC, purché la comunicazione rispetti le specifiche tecniche e contenga il testo integrale del provvedimento. La Corte ha ritenuto irrilevante l'omessa indicazione, nell'oggetto della PEC, del tipo di procedimento, atteso l'obbligo di diligenza delle parti di aprire le comunicazioni della cancelleria. I motivi di merito (whistleblowing, art.18, ecc.) sono stati dichiarati inammissibili per difetto di oggetto in quanto la Corte territoriale non si era pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del reclamo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 4.100,00 per compensi professionali + 15% per spese generali e 200,00 per esborsi) nonché agli obblighi contributivi ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012
Introduce il termine breve di 30 giorni per proporre reclamo avverso la sentenza del tribunale nelle impugnazioni di licenziamento; la decorrenza è dalla comunicazione di cancelleria (o da eventuale notificazione anteriore), allo scopo di garantire celerità del rito.
d.l. n. 179 del 2012, art. 16 (convertito con legge n. 221 del 2012)
Disciplina le notifiche via PEC e le formalità tecniche connesse; la Corte ha preso in considerazione questa disciplina per valutare la rilevanza della comunicazione telematica della cancelleria.
art. 45 disp. att. c.p.c. (novellato)
Prevede la trasmissione del testo integrale dei provvedimenti giudiziari nelle comunicazioni telematiche della cancelleria; la presenza del testo integrale nella PEC è elemento sufficiente per far decorrere il termine breve.
allegato 8, art. 17, decreto del Direttore generale dei Servizi Informatici automatizzati del Ministero della Giustizia
Stabilisce le specifiche tecniche del formato delle comunicazioni/notifiche telematiche; la Corte ha ritenuto che la comunicazione possedesse il formato previsto e quindi fosse regolare.
art. 325 c.p.c.
Ricondotto a riferimento per sottolineare la brevità del termine e la finalità di celerità del rito; la Corte ha richiamato la coerenza della decorrenza del termine con finalità di tempestività.
art. 18 legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)
Norma di riferimento per le impugnazioni di licenziamento e per le tutele reintegratorie; nel caso è stata oggetto delle censure di merito del ricorrente, ma la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità procedurale.
art. 111 Cost.
Richiamato come principio costituzionale di ragionevole durata del processo e giusto processo, da bilanciare con la disciplina speciale di celerità introdotta dalla legge del 2012.
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto a un equo processo; la Corte lo menziona nell'analisi dell'equilibrio tra celerità del rito e garanzie processuali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti contributivi per il ricorso; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato.
d.m. n. 55 del 2014, art. 4 comma 2 (aggiornato dal d.m. n. 147 del 2022)
Usata per la liquidazione delle spese di lite e del compenso professionale; la Corte ha liquidato le spese secondo questo decreto aggiornato.
Massime di principio
- Nel rito Fornero (art. 1, comma 58, legge 92/2012) il termine breve per proporre reclamo decorre dalla comunicazione di cancelleria effettuata a mezzo PEC, se la comunicazione rispetta le specifiche tecniche e contiene il testo integrale del provvedimento.
- La distinzione formale tra 'comunicazione' e 'notificazione' via PEC non impedisce la decorrenza del termine: non è necessaria la formula 'Notificazione ai sensi del d.l. 179/2012' perché il punto cruciale è la ricezione del testo integrale in conformità alle specifiche tecniche.
- L'omessa indicazione del tipo di procedimento nell'oggetto della PEC non determina di per sé la nullità della comunicazione se il destinatario ha effettivamente ricevuto e potuto leggere il testo integrale; sussiste un obbligo di diligenza del destinatario di aprire le comunicazioni della cancelleria.
- Se si riceve una comunicazione telematica di cancelleria contenente il provvedimento integrale, è prudente agire entro il termine breve (30 giorni) anche se si contesta la forma della comunicazione, per non incorrere in decadenza procedurale.
- Se il reclamo è dichiarato inammissibile per tardività, le censure di merito (whistleblowing, illegittimità del licenziamento, art. 18, ecc.) non saranno esaminate: la tempestività processuale è condizione di ammissibilità imprescindibile.
- In caso di dubbio sulla regolarità della comunicazione telematica (es. formato PEC, mancanza del testo integrale), è utile documentare tempestivamente l'anomalia e, comunque, proporre impugnazione entro il termine breve per preservare i diritti sostanziali.
- Verificare sempre data e contenuto della PEC di cancelleria (inclusi allegati e biglietto di cancelleria): la prova della comunicazione telematica è determinante per la decorrenza dei termini e per la decisione sull'ammissibilità.
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