Cassazione Civile, Sentenza n. 5677/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 25/9/2018 per giusta causa ai sensi dell'art.54, comma 6, lett. c) e k) del CCNL (30/11/2017). Il licenziamento si fondava su quattro operazioni sospette relative all'incasso di assegni assicurativi per risarcimenti da infortunistica stradale, caratterizzate da ripetute e schematiche violazioni procedurali (mancata attivazione del 'gestore code' a favore di alcuni clienti e apertura di un libretto per incassare assegno con sbarramento generale senza le verifiche richieste). Il lavoratore ha dedotto in Cassazione la violazione dell'art.2119 c.c. per mancata lesione del vincolo fiduciario (considerando il grado di affidamento richiesto e l'assenza di precedenti disciplinari) e la falsa applicazione di numerose norme civili e contrattuali sostenendo l'assenza di danno o pregiudizio e chiedendo che la fattispecie fosse ricondotta a sanzione conservativa (lett. n) art.54 CCNL).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengano alla valutazione di fatto e alla sussunzione concreta operata dal giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità se non entro i ristretti limiti del vizio di motivazione e dell'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione probatoria della Corte d'appello che ha ritenuto provata la reiterazione di condotte proceduralmente irregolari e la loro gravità, idonee a integrare giusta causa di licenziamento secondo le lettere c) e k) dell'art.54 CCNL (anche in ragione del ruolo di Poste S.p.A. come società soggetta a vincoli di imparzialità e affidabilità). Condannato il ricorrente alle spese di giudizio e ad ulteriori oneri processuali ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
CCNL personale non dirigente delle Poste Italiane (30/11/2017) - art.54, comma 6, lett. c)
violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi
La Corte ha ritenuto che la nozione di 'pregiudizio' include anche il pericolo imminente per interessi dell'azienda/terzi e il danno reputazionale; la violazione procedurale reiterata e schematica può integrare il presupposto per il licenziamento senza preavviso.
CCNL personale non dirigente delle Poste Italiane (30/11/2017) - art.54, comma 6, lett. k)
fatti o atti dolosi, anche nei confronti dei terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentirne la prosecuzione
La Corte ha ritenuto che la reiterazione di condotte dolose o schematiche idonee a ledere l'affidamento e la correttezza del servizio può giustificare il licenziamento immediato anche indipendentemente dalla prova di un danno patrimoniale concreto.
L'art.2119 (giusta causa) richiede una valutazione complessiva della gravità dell'inadempimento. La Corte ha confermato che la sussunzione della condotta nella fattispecie di giusta causa compete in primo luogo al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo entro limiti di ragionevolezza o per errori di diritto.
Codice civile - artt.1175 e 1375
Norme sul comportamento richiesto dalle parti e sulla correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; richiamate dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che il loro richiamo mutasse il quadro probatorio che giustificava il licenziamento.
Codice civile - artt.2104, 2106, 2118
Articoli relativi agli obblighi del prestatore di lavoro e alla retribuzione e poteri disciplinari del datore di lavoro; citati dal ricorrente per contestare la sanzione, ma la Corte ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare estrema alla luce della fattispecie accertata.
Norma sulla giustificazione del licenziamento individuale richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità alla luce delle valutazioni di merito.
Legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori) - art.7
Principi relativi alle modalità e limiti del licenziamento individuale; evocati dal ricorrente ma senza esito favorevole, poiché il giudice di merito ha ritenuto la sanzione proporzionata alla gravità della condotta.
Costituzione - artt.3 e 97
Richiamate a supporto del rilievo che, nel contesto di Poste S.p.A. trasformata in S.p.A. con capitale pubblico, sussiste un più elevato dovere di imparzialità, buon andamento e affidabilità del servizio, che influenza il giudizio sulla responsabilità del lavoratore.
D.P.R. n.115/2002 - art.13, comma 1 quater
riferimento al contributo unificato
Applicata per la determinazione degli oneri processuali: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
CCNL - artt.53, 56, 80 lett. e)
Previsioni contrattuali richiamate nel ricorso in relazione a sanzioni disciplinari e procedure; la Corte ha comunque valutato che l'applicazione del CCNL da parte della Corte d'appello era coerente con la gravità dei fatti accertati.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente contestare la valutazione dei fatti: il ricorso deve evidenziare un errore di diritto, una contraddizione nella motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo per essere ammissibile.
- Per ritenere legittimo un licenziamento per giusta causa (art.2119 c.c.) basato su clausole del CCNL, il giudice di merito deve accertare la gravità, la reiterazione e la schematicità della condotta, nonché l'attitudine di tale condotta a ledere l'affidamento e/o a determinare un pregiudizio effettivo o potenziale alla società o a terzi.
- Violazioni ripetute di procedure di sicurezza/antifrode (es. omissione di sistemi di gestione code, mancata verifica di assegni sbarrati) sono valutate gravemente, specie in enti/aziende che erogano servizi sottoposti a controlli pubblici: il pregiudizio può essere anche reputazionale o un rischio potenziale, non solo patrimoniale.
- Nel rapporto di pubblico servizio privatizzato (es. Poste S.p.A.), il grado di affidabilità richiesto ai dipendenti è elevato per tenere conto degli obblighi di imparzialità e buon andamento; ciò può aggravare la portata disciplinare di condotte altrimenti valutate meno gravemente.
- Strategia difensiva efficace: documentare in modo puntuale l'assenza dell'elemento soggettivo (dolus/intenzionalità), l'assenza di pregiudizio reale o potenziale e indicare eventuali carenze istruttorie del giudice di merito, evidenziando fatti decisivi omessi o contraddizioni nella motivazione per poter oltrepassare il filtro di ammissibilità in Cassazione.
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