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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5967/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, medico anestesista proveniente dal servizio sanitario militare, contestava di essere stato inquadrato come neoassunto nella AUSL nonostante l'anzianità prestata come medico militare e chiedeva la ricostruzione della carriera e il riconoscimento dell'anzianità pregressa a fini giuridici ed economici, invocando la disciplina antidiscriminatoria europea e nazionale (art. 5 d.l. 59/2008, art. 53 L. 234/2012 e precedenti disposizioni) secondo cui i medici provenienti da strutture pubbliche straniere hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur ritenendo errata la motivazione della Corte d'appello che aveva richiesto la prova della normativa degli altri Stati membri in relazione ai medici militari, la Corte suprema ha confermato che l'art. 53 L. 234/2012 non impone un'automatica equiparazione generalizzata: occorre dimostrare l'esistenza di un effetto discriminatorio concreto (di norma in presenza di conflitto per l'accesso a un bene limitato) che giustifichi la disapplicazione della norma interna. Nel caso di specie il ricorrente non ha provato la concreta situazione di conflitto/discriminazione che avrebbe richiesto la parificazione, e pertanto il rigetto delle domande di merito è stato confermato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 53, L. n. 234/2012

    "nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea"

    Norma volta a evitare discriminazioni "alla rovescia": permette la disapplicazione di norme interne quando, in concreto, producono un pregiudizio per il cittadino italiano in confronto al cittadino UE beneficiato dalle regole di libera circolazione; non ha efficacia di adattamento automatico e non determina l'equiparazione generalizzata di interi regimi interni

  • art. 5, d.l. n. 59/2008, conv. L. n. 101/2008

    "le amministrazioni pubbliche ... valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un’attività analoga ... presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro ... secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano"

    Disciplina di favore per i lavoratori transfrontalieri che mira a rimuovere ostacoli alla libera circolazione riconoscendo anzianità/esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni straniere; applicabile ai cittadini che si trasferiscono da altro Stato UE ma non impone di per sé un analogo trattamento automatico per i cittadini italiani non transfrontalieri

  • art. 44, co.1, d.l. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013

    Integrazione normativa che specifica l'ambito di applicazione dell'art. 5 per il personale della dirigenza medica/veterinaria e statuiva eccezioni rispetto al requisito della continuità dell'anzianità per passaggi transfrontalieri; non crea effetti automatici per i cittadini interni

  • art. 14-bis, L. n. 11/2005 (previgente) e richiamo

    "le norme italiane di recepimento ... assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri ..."

    Norma di principio destinata al recepimento/attuazione del diritto UE; il comma rivolto a evitare effetti discriminatori è stato poi trasfuso nell'art. 53 L. 234/2012

  • Regolamento U.E. n. 492/2011, art. 77 nn. 1 e 4

    Riferimento al quadro normativo europeo sulla libera circolazione dei lavoratori; invocato nel ricorso ma interpretato insieme alle norme nazionali e ai principi della Corte di Giustizia

  • artt. 45, 46 e 48 TFUE

    Principi fondamentali della libera circolazione dei lavoratori e il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità; utili per inquadrare il diritto di riconoscimento dell'anzianità dei lavoratori transfrontalieri

  • art. 2, L. n. 62/2005

    "i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri ..."

    Norma di principi direttivi sulla necessità di armonizzazione e tutela della parità di trattamento, ma operativa tramite decreti delegati (non fonte di adeguamento automatico)

  • Contrattazione collettiva (CCNL dirigenza medica e altre CCNL citate)

    La disciplina contrattuale delimita in modo specifico il rilievo dell'anzianità (es.: valore dell'anzianità interna al comparto) e può escludere il riconoscimento di servizi svolti in enti esterni o militari; la Corte ha ritenuto legittimo il ruolo della contrattazione nel regolare tali equiparazioni

  • Art. 3 e art. 97 Cost.

    Art. 3 invocato per il principio di eguaglianza e controllo degli effetti discriminatori; art. 97 richiamato per il principio di buon andamento dell'amministrazione, giustificando la discrezionalità del legislatore/contrattazione nella regolazione del comparto

Massime di principio

  • L'art. 53 L. 234/2012 consente la disapplicazione di norme interne solo quando, nella concreta regolazione di un caso, esse producano un pregiudizio effettivo e diretto a danno del cittadino italiano rispetto al cittadino UE; non impone un' equiparazione automatica e generalizzata
  • Per ottenere tutela sulla base delle norme di favore per i lavoratori transfrontalieri (es. art. 5 d.l. 59/2008) il ricorrente deve dimostrare un effetto discriminatorio concreto, tipicamente in presenza di conflitto per l'accesso a un bene limitato (es. una posizione di carriera o turno favorevole)
  • La contrattazione collettiva e le scelte del legislatore interno possono legittimamente delimitare il riconoscimento dell'anzianità (escludendo periodi in enti esterni o militari) purché non risultino irrazionali o discriminatori nel caso concreto
  • In assenza di un conflitto concreto tra cittadini interni e lavoratori transfrontalieri che produca un pregiudizio, non si dà luogo alla parificazione a titolo generale: l'intervento correttivo è normalmente 'una tantum' e limitato al caso concreto
  • Se la discriminazione è strutturale e diffusa (non rimediabile con disapplicazioni caso per caso), le vie appropriate sono l'intervento legislativo, la revisione della contrattazione collettiva o, in casi estremi, un incidente di legittimità costituzionale per conflitto con l'art. 3 Cost.
  • Nella pratica processuale, per costruire un ricorso efficace bisogna documentare: a) che a un lavoratore transfrontaliero è stato riconosciuto il diritto vantato; b) che tale riconoscimento entra in conflitto con la posizione del lavoratore italiano; c) l'effetto lesivo concreto derivante dalla disparità (es. perdita di posti/turni/carriera)
  • La giurisprudenza interna e i CCNL citati vanno esaminati per verificare se esistono norme espressamente escludenti (es. esclusione del servizio militare o di enti esterni) che, se ragionevoli e coerenti col sistema, possono prevalere salvo prova dell'effetto discriminatorio concreto

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