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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5162/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente in conseguenza di indagini penali dalle quali risultava l'allontanamento dal servizio in più occasioni senza la timbratura della scheda magnetica. Il ricorrente denunciava: nullità della sentenza per presunta valutazione di prova inesistente (presunta rilevanza di un'ordinanza cautelare poi caducata); violazione del diritto di difesa per l'applicazione del rito "accelerato" disciplinare (art. 55-quater d.lgs. 165/2001) in assenza di accertamento in flagranza; errata valutazione della gravità del fatto e sproporzione della sanzione (licenziamento); errata ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.; violazioni di norme del contratto collettivo regionale e di disposizioni codicistiche correlate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte mirassero in realtà a rimettere in discussione il giudizio di fatto e la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito (inammissibile in cassazione), rilevando la presenza della cd. "doppia conforme" e l'impossibilità di sindacare in Cassazione la valutazione probatoria e la proporzione della sanzione salvo i ristretti limiti del nuovo art. 360 n.5 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (compensi liquidati in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore versamento previsto ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine al principio del libero convincimento del giudice di merito: la censura che mira a riesaminare il merito dei fatti non costituisce vizio di diritto sussumibile in art.360 n.4 ed è per lo più inammissibile in cassazione.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Strumento di censura in Cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (in particolare il divieto di trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito e i limiti dell'art.360 n.5 per errori di fatto).

  • art. 55-quater d.lgs. n.165/2001

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del procedimento disciplinare accelerato in relazione alla fattispecie, escludendo la violazione del diritto di difesa in assenza di elementi di illegittimità procedurale evidenziati dal ricorrente.

  • artt. 73 e 74 CCRL comparto non dirigenziale Regione Siciliana

    Richiamati dal ricorrente come richiamo contrattuale regionale; la Corte ha osservato che l'impugnazione relativa a contratti collettivi regionali è limitata in cassazione e non consente il sindacato ampio richiesto dal ricorrente.

  • art. 2697 cod. civ.

    La Corte ha precisato che non è stata attribuita in modo erroneo l'onere della prova; le doglianze attengono alla valutazione delle prove, sindacabile in Cassazione solo nei ristretti limiti previsti.

  • art. 2106 cod. civ.

    Richiamato in rapporto al potere del datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari e alla verifica giudiziale della giusta causa; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della gravità operata dal merito.

  • artt. 2119, 2104, 2105 cod. civ.

    Richiami agli istituti del licenziamento per giusta causa e degli obblighi del lavoratore; la Corte ha ritenuto integrata la giusta causa in base alla valutazione probatoria del merito.

  • legge n. 604 del 1966

    Richiamata in riferimento alle regole sul licenziamento; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina sulla tutela nel licenziamento nel caso concreto.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e che le censure mirassero a rivedere il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    La Corte ha dato atto dell'esistenza delle condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di inammissibilità.

  • art. 16-sexies d.l. n.179/2012 conv. con legge n.221/2012

    Richiamato in relazione al domicilio digitale del difensore del ricorrente; menzionato come dato processuale relativo alla rappresentanza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte non ha rilevato lesione di tale diritto nel procedimento disciplinare e processuale svolto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove fatta dai giudici di merito: le censure che di fatto cercano un nuovo esame del merito sono inammissibili.
  • Il principio della "doppia conforme" rende particolarmente difficile il successo del ricorso quando primo e secondo grado condividono il medesimo impianto argomentativo sulle questioni principali.
  • L'applicazione del procedimento disciplinare "accelerato" (art.55-quater d.lgs.165/2001) può essere ritenuta legittima anche in assenza di accertamento in flagranza, se il giudice di merito ritiene che le garanzie del diritto di difesa non siano state lese e le risultanze probatorie siano sufficienti.
  • La censura per violazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.) è rilevante in cassazione solo se il giudice ha concretamente invertito l'onere probatorio; contestazioni che riguardano la valutazione delle prove restano invece ordinarie questioni di merito.
  • Le doglianze fondate su contratti collettivi regionali trovano un ambito di sindacato limitato in Cassazione: l'ammissibilità delle questioni su contratti collettivi è principalmente riservata ai contratti nazionali.
  • Ricorsi manifestamente volti a rinnovare il giudizio di merito espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità, condanna alle spese e al contributo unificato; valutare attentamente la natura delle censure prima di proporre cassazione.

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