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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25360/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di affitto di fondo rustico iniziato nel 1979 e proseguito fino al 2010, nel quale l'affittuaria chiedeva l'indennità per i miglioramenti apportati al fondo e le concedenti chiedevano, in via riconvenzionale, il pagamento di canoni arretrati, indennità di occupazione e il risarcimento per la mancata rimozione di impianti e colture. La Corte d'appello aveva ritenuto unico il rapporto, escludendo il carattere novativo del contratto del 20 dicembre 1990, e aveva riconosciuto l'indennità per i miglioramenti solo per quelli realizzati tra il 1979 e il 1990, nonché il danno da ritardato rilascio del fondo. Le affittanti hanno proposto ricorso principale con quattro motivi: violazione del giudicato esterno e omessa pronuncia sul rapporto tra sentenza pregressa e contratto del 1990; violazione dei criteri ermeneutici per avere negato la novazione; violazione della disciplina speciale sui miglioramenti per avere ritenuto indennizzabili opere asseritamente illegittime; violazione delle norme sulla restituzione e sul risarcimento per avere escluso il danno da mancato espianto del frutteto. L'affittuaria ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, contestando la mancata declaratoria di rinuncia della domanda riconvenzionale avversaria, la condanna al risarcimento per ritardato rilascio del fondo, la contraddittorietà della motivazione e l'omessa pronuncia su specifiche contestazioni probatorie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, soprattutto per violazione degli oneri di specifica indicazione e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., oltre che per la natura meramente assertiva o aspecifica delle censure; ha inoltre ribadito che la novazione non si presume da sole modifiche accessorie come durata o canone e che l'interpretazione del contratto resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione plausibile.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato, per il ricorso principale, l'inammissibilità delle censure per cumulo di vizi incompatibili, difetto di specifica localizzazione degli atti e dei documenti richiamati, e contestazioni che miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del merito sull'interpretazione del contratto e sulla natura non novativa del rapporto. Ha inoltre ribadito che la semplice proroga della durata o modifiche accessorie non integrano novazione senza animus e causa novandi. Per i motivi sull'indennità dei miglioramenti e sul danno da rimozione del frutteto, la Corte ha escluso che le doglianze confrontassero la reale ratio decidendi e ha valorizzato il principio secondo cui, in assenza di previo consenso e di specifica disciplina, l'eliminazione delle opere è risarcibile solo se esse abbiano determinato deterioramento del fondo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto le censure generiche, prive di autosufficienza e in parte difettose di interesse, osservando che la sentenza d'appello aveva comunque affrontato le questioni e che non ricorreva un vero vizio di motivazione apparente o contraddittoria. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; la controversia, essendo agraria, è stata dichiarata esente da contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al dedotto giudicato esterno; la Corte ha escluso che la censura potesse superare il rilievo del giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado che aveva negato l'esistenza del giudicato esterno invocato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che, in più punti, la questione era stata comunque esaminata oppure che la doglianza era mal posta rispetto a questioni processuali.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve esporre con chiarezza i motivi e la relativa caduta della decisione; è inammissibile il cumulo confuso di censure incompatibili o non intellegibili.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione impone di localizzare atti e documenti richiamati; la mancata indicazione di dove e quando siano stati prodotti comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze devono essere ricondotte correttamente ai vizi tipizzati; non è ammissibile prospettare come violazione di legge censure che mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 1362 c.c.

    È il canone letterale di interpretazione del contratto, che la Corte d'appello non ha trascurato; la cassazione non può sostituire una propria lettura a quella plausibile del giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalle ricorrenti; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è insindacabile se compiuta secondo criteri legali e con motivazione non illogica.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato tra i canoni ermeneutici; non è sufficiente il richiamo formale ai criteri interpretativi se il ricorrente non spiega come siano stati violati.

  • art. 1368 c.c.

    Invocato tra i canoni ermeneutici; la censura è stata ritenuta una mera richiesta di diversa interpretazione del contratto.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o perplessa ricorre solo in casi estremi; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta ampia e comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per asserita erronea valutazione delle prove, ma senza specifica illustrazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per asserita violazione delle regole di valutazione della prova, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era meramente assertiva.

  • art. 16 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Norma sulla disciplina dei miglioramenti nel fondo rustico; la Corte ha rilevato che la censura in realtà mirava a contestare l'apprezzamento di fatto e non un errore di diritto.

  • art. 17 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Norma richiamata sull'indennità dei miglioramenti e sullo ius retentionis; la Corte ha ritenuto che la tutela non si estende ai miglioramenti successivi al 1990 non utilmente opposti per la ritenzione.

  • art. 3 L. 22 luglio 1966, n. 606

    Richiamato nel motivo sulle opere e i vincoli del fondo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente diretta a rimettere in discussione il fatto.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato in tema di restituzione della cosa locata; la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio della decisione e fosse aspecifica.

  • art. 1591 c.c.

    Norma sul danno da ritardata restituzione; la Corte ha ritenuto compatibile la condanna al risarcimento con la disciplina speciale, in presenza di ritardo privo di valido titolo di ritenzione.

  • art. 1592 c.c.

    Richiamato per la sorte dei miglioramenti/addizioni; la Corte ha osservato che, quale disciplina generale, può rilevare anche nell'affitto di fondo rustico in assenza di norma speciale contraria.

  • art. 1593 c.c.

    Richiamato per le addizioni; la Corte ha reputato non decisiva la censura perché non confrontata con la reale ratio decidendi.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente o comunque inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza che la censura superasse il difetto di interesse e di specificità.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il potere di integrare e correggere la motivazione, evidenziando che la correttezza giuridica della decisione può prescindere dalla motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e correttamente sussunte nel vizio tipizzato: non è ammissibile intrecciare omessa pronuncia, violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere nettamente i profili.
  • La deduzione di un giudicato esterno impone la puntuale indicazione e localizzazione degli atti e dei provvedimenti su cui si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 6 c.p.c.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una delle interpretazioni plausibili e non contrastante con i canoni legali di ermeneutica.
  • In tema di affitto di fondo rustico, la novazione del rapporto non si presume dalla sola proroga della durata o da modifiche accessorie del regolamento negoziale; occorrono mutamento dell'oggetto o del titolo, animus novandi e causa novandi.
  • Le censure relative a miglioramenti, addizioni o opere sul fondo devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva e, se si prospetta l'omesso esame di un fatto storico, occorre indicare il fatto, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività.
  • Il danno da ritardata restituzione può essere riconosciuto quando il conduttore trattenga il bene senza un valido diritto di ritenzione; la permanenza di opere o impianti sul fondo non esclude di per sé il risarcimento se non è collegata a un diritto opponibile di permanenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteContratto preliminareCompravendita immobiliareInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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