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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31359/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto, con due motivi, l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; inoltre ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo fosse infondato/inammissibile perché la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; nel caso concreto la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come norma di riferimento della contestazione, in continuazione con il reato di cui al D.P.R. 309/1990

  • art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per cui vi è stata condanna

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    la modifica del 2006 non consente alla Cassazione una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento

  • art. 133, primo comma, c.p.

    criteri direttivi da utilizzare per valutare le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito

  • Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta

    il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti

  • Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita

    in sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito

  • Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi

    per la particolare tenuità del fatto occorre la compresenza degli indici della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova e alternativa valutazione del compendio probatorio, poiché la rilettura dei fatti è riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere costruito mediante la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, se il ricorso non si confronta specificamente con la logica della decisione impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la presenza di indici fattuali ostativi consente di escluderne l'applicazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., verificando poi la non abitualità del comportamento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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