Cassazione Penale, Ordinanza n. 31359/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto, con due motivi, l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; inoltre ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo fosse infondato/inammissibile perché la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; nel caso concreto la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di riferimento della contestazione, in continuazione con il reato di cui al D.P.R. 309/1990
art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per cui vi è stata condanna
la modifica del 2006 non consente alla Cassazione una rilettura del fatto o una nuova valutazione delle prove
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento
criteri direttivi da utilizzare per valutare le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
base normativa della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
in sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
per la particolare tenuità del fatto occorre la compresenza degli indici della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova e alternativa valutazione del compendio probatorio, poiché la rilettura dei fatti è riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere costruito mediante la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, se il ricorso non si confronta specificamente con la logica della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la presenza di indici fattuali ostativi consente di escluderne l'applicazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., verificando poi la non abitualità del comportamento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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