Cassazione Civile, Ordinanza n. 07144/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (istante Pinto)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per equa riparazione ex l. n. 89/2001 proposto da una persona fisica per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ma nella fase monitoria il decreto risultava emesso nei confronti del Ministero della Giustizia, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le amministrazioni hanno proposto opposizione deducendo, da un lato, che il soggetto passivo era stato erroneamente individuato e che la Corte non poteva correggere d'ufficio la parte convenuta, in violazione del principio di domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; dall'altro lato, hanno contestato che la notifica del decreto potesse considerarsi idonea, sostenendo l'inefficacia del decreto per mancata notificazione al vero destinatario nel termine di legge. Con il ricorso per cassazione hanno quindi censurato l'applicazione dell'art. 4 l. n. 260/1958 e dell'art. 5 l. n. 89/2001, nonché la rimessione in termini disposta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento Pinto, l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un'impugnazione chiusa nei motivi ma una fase a contraddittorio pieno, nella quale può essere esaminata anche la questione della corretta instaurazione del contraddittorio. Ha inoltre ribadito che l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro è sanabile mediante fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 4 l. n. 260/1958, purché l'eccezione sia sollevata dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza. Quanto alla notificazione del decreto, ha escluso che la nullità della notifica comportasse l'inefficacia del decreto, poiché ciò accade solo in caso di mancata notifica o notifica giuridicamente inesistente, non già di mera nullità sanabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
individua il Ministero della giustizia come soggetto passivo della domanda di equa riparazione quando il processo presupposto si è svolto davanti al giudice ordinario; la domanda va proposta nei confronti della corretta amministrazione
l'opposizione al decreto Pinto non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento
art. 4 l. n. 260/1958
l'errore di identificazione di un ministero al posto di un altro è sanabile con ordine di rinnovazione della notifica, senza inammissibilità, purché l'eccezione sia tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato
richiamato a sostegno della doglianza dei ricorrenti sul contraddittorio; la Corte ha ritenuto comunque corretta la rimessione in termini e la sanatoria dell'errore di notificazione
richiamato per denunciare la pretesa decisione ultra/extra petita per modificazione d'ufficio del soggetto passivo
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa
richiamato dai ricorrenti per contestare la rimessione in termini disposta d'ufficio
procedimento di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere
è stata applicata la condanna alla somma ulteriore, anche a favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in materia di equa riparazione ex l. n. 89/2001
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001, l'opposizione al decreto di ingiunzione apre una fase a contraddittorio pieno sul merito della domanda indennitaria e non un'impugnazione limitata ai soli motivi dedotti contro il decreto monocratico.
- L'erronea evocazione in giudizio di un ministero diverso da quello effettivamente legittimato passivamente non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda, ma impone al giudice di disporre la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, nei limiti e con le modalità dell'art. 4 l. n. 260/1958.
- La sanatoria dell'errore di individuazione della pubblica amministrazione convenuta opera sul piano della rimessione in termini e della rinnovazione della notificazione, non già mediante stabilizzazione degli effetti dell'atto nei confronti del soggetto erroneamente indicato.
- La nullità della notificazione del decreto monitorio non consente di ottenere in sede di opposizione la declaratoria di inefficacia del decreto; tale effetto è configurabile solo in caso di mancata notificazione o di notificazione giuridicamente inesistente.
- Nel procedimento Pinto, quando il giudice di merito definisce la fase monitoria o l'opposizione in modo coerente con la proposta di definizione accelerata, può essere applicata la condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c. prevista per la definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati.
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