Cassazione Civile, Ordinanza n. 04369/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore da una società metalmeccanica. In appello il licenziamento era stato ritenuto illegittimo non per ragioni sostanziali, respinte dalla Corte territoriale, ma per violazioni procedurali: la Corte d'appello aveva infatti ravvisato, da un lato, il superamento del termine previsto dall'art. 8 del CCNL Metalmeccanica privata per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, e, dall'altro, la mancata convocazione del dipendente per l'audizione orale da lui richiesta, in violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e della disciplina collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la ricezione delle giustificazioni del lavoratore sulla base del tracciamento delle raccomandate, equiparando tale dato alla consegna effettiva; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 8 del CCNL metalmeccanici, per asserita errata interpretazione della clausola collettiva sul termine del procedimento disciplinare; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del CCNL metalmeccanici, lamentando anche un difetto di motivazione e il mancato confronto con i principi di legittimità richiamati, in particolare quelli delle Sezioni Unite n. 30985/2017. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto, e infondati il secondo e il terzo perché la sentenza impugnata era conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: la violazione del termine contrattuale per l'adozione del provvedimento disciplinare integra violazione della procedura ex art. 7 St. lav. e comporta l'applicazione della tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 6, St. lav. (e, per il regime applicato nel caso, della corrispondente tutela del d.lgs. n. 23/2015 per le violazioni procedurali), così come la mancata audizione del lavoratore a discolpa integra violazione procedurale rilevante ai medesimi fini. È stata inoltre confermata la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché eccedente i limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo diretto a ottenere una nuova valutazione della prova sulla ricezione delle giustificazioni. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello che aveva applicato la tutela indennitaria per violazione della procedura disciplinare: superamento del termine contrattuale per il provvedimento conclusivo e mancata audizione del lavoratore, entrambe condotte rilevanti ai sensi dell'art. 7 St. lav. e della disciplina collettiva. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o della prova; la doglianza deve riguardare un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito
art. 1362 ss. c.c.
invocati come canoni ermeneutici per l'interpretazione della clausola collettiva sul termine del procedimento disciplinare
art. 8 CCNL Metalmeccanici Industria Privata
prevede un termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare; la sua violazione integra violazione procedurale rilevante ai fini della tutela applicabile
art. 7 L. 300/1970
impone le garanzie procedurali del procedimento disciplinare, tra cui la possibilità di difesa del lavoratore e l'audizione a discolpa se richiesta
art. 18, comma 6, L. 300/1970
la violazione della procedura disciplinare comporta l'applicazione della tutela indennitaria prevista da tale disposizione, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte
art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015
citato nella motivazione della sentenza impugnata in modo impreciso; la Cassazione precisa che la tutela concretamente applicata è quella per violazioni procedurali, coerente con l'art. 4 del Jobs Act
art. 4 d.lgs. n. 23 del 2015
richiamato dalla Cassazione come base della tutela indennitaria per i licenziamenti viziati da violazioni procedurali nell'ambito del Jobs Act
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione del fatto.
- La violazione del termine previsto dalla contrattazione collettiva per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare integra una violazione della procedura disciplinare ex art. 7 St. lav. e determina l'applicazione della tutela indennitaria prevista dall'ordinamento per i vizi procedurali del licenziamento.
- Integra violazione procedurale rilevante anche l'omessa convocazione del lavoratore per l'audizione orale richiesta a sua difesa nel procedimento disciplinare.
- Quando la sentenza di merito applica correttamente la tutela indennitaria per violazioni procedurali del licenziamento, l'eventuale richiamo impreciso a una diversa disposizione non comporta cassazione se la regula iuris concretamente applicata è conforme ai principi di legittimità.
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